Gli spostamenti ammessi (solo per due persone) e le regole definitive con le deroghe per i giorni festivi e prefestivi
Il nuovo Decreto fino all’epifania
Il nuovo decreto Covid è composto da 3 articoli, dopo l'approvazione in CDM, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il testo definitivo. Quindi lo ha illustrato in conferenza stampa in diretta tv e sui social: "È una decisione non facile, sofferta: dobbiamo rafforzare il regime di misure necessarie per cautelarci meglio anche in vista della ripresa delle attività di gennaio".
Le multe per chi
viola il decreto
Chi viola le norme del decreto approvato dal Consiglio dei ministri in vista delle festività natalizie e del nuovo anno è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000. Se il mancato rispetto delle misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo. Lo prevede l'articolo 3 del provvedimento pubblicato in Gazzetta ufficiale. Le sanzioni sono le stesse previste dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
Natale e Capodanno in rosso
Confermata l'Italia zona rossa nei giorni festivi e prefestivi: 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020; 1, 2 e 3 gennaio; 5-6 gennaio 2021 (con coprifuoco che resta alle 22). Il Paese in zona arancione negli altri giorni: 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021. Resta la deroga di poter invitare due parenti con i minori di 14 anni, non conteggiati. Nel regime di zona arancione restano vietati gli spostamenti tra Comuni vietati, bar e ristoranti chiusi, ma negozi aperti. Sarà possibile invece spostarsi tra Comuni sotto i 5mila abitanti in un raggio di 30 chilometri nei giorni feriali delle festività "con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia".
Quindi nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre e il 6 gennaio "lo spostamento verso le abitazioni private è consentito una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, verso una sola abitazione ubicata nella medesima regione e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi".
Resta consentito anche svolgere sia attività motoria, "individualmente" e "in prossimità della propria abitazione purché nel rispetto della distanza di almeno un metro e con l'obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione", sia attività sportiva, ma anche questa solo in forma individuale ed "esclusivamente all'aperto".
Subito 650 milioni di ristori
Nel decreto sulle chiusure natalizie sono previsti subito 645 milioni di ristori per bar e ristoranti, con ulteriori sovvenzioni nel 2021. "Siamo al fianco" degli operatori che saranno coinvolti da queste misure, ha spiegato il premier . "Abbiamo sospeso contributi e tributi per coloro che hanno perdite. Chi subisce dei danni economici deve essere subito ristorato. Questo decreto dispone subito un ristoro di 645 milioni per i ristoranti e bar".
Anche l'ultimo report Iss sull'Indice Rt non lasciava molte alternative: l'indice di trasmissibilità è salito da 0.82 a 0.86, quindi l'incidenza in Italia del Covid-19 rimane ancora troppo elevata, tanto da non permette un allentamento delle misure, ma anzi richiede un rafforzamento delle stesse in alcune aree del paese.
Il nuovo provvedimento per le festività ha introdotto ulteriori misure restrittive rispetto a quelle entrate in vigore con il decreto legge del 2 dicembre e con il Dpcm del 3 dicembre, validi entrambi fino al 15 di gennaio. Sia il dpcm che il decreto legge entrano immediatamente in vigore, ma per i decreti legge è previsto dalla Costituzione un passaggio ulteriore in Parlamento, e senza la conversione delle Camere questi decadono retroattivamente. Quindi il DL assicura il dialogo e la collaborazione con l'opposizione, rispetto ad un DPCM.
Il nuovo decreto rimarrà in vigore fino al 6 gennaio. Nel decreto si fa riferimento anche alle sanzioni. "La violazione delle disposizioni del presente decreto e di quelle del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35".
L'articolo 4 del DL 25 marzo prevede sanzioni da 400 a 1000 euro per chi trasgredisce le norme.