LISTA N. 9
LISTA N. 10
LISTA N. 11
LISTA N. 12
Salvatore Di Giovanni
Risposte e chiarimenti alle domande più frequenti degli elettori
Quali misure sono previste per agevolare l’esercizio del diritto di voto agli elettori non deambulanti?
Gli elettori non deambulanti, iscritti in sezioni elettorali ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote, possono votare in qualsiasi altra sezione elettorale del comune allestita in un edificio privo di barriere architettoniche. Tali elettori, per poter votare, devono presentare, oltre alla tessera elettorale, una documentazione dalla quale risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione, e cioè una certificazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale oppure una copia autentica della patente di guida speciale. Il voto è espresso nella cabina appositamente allestita per gli elettori non deambulanti.
Qual è la procedura di voto per gli italiani residenti all’estero?
Gli italiani residenti all’estero possono votare alle elezioni amministrative venendo in Italia a votare presso il comune di iscrizione nelle liste elettorali. A tal fine i comuni inviano ai nostri connazionali all’estero le cartoline-avviso con l’indicazione della data della votazione. Per le elezioni amministrative non è, infatti, previsto il voto all’estero per corrispondenza.
Per chi lavora in Italia in un comune diverso da quello di residenza è possibile votare in quel comune per le elezioni amministrative?
No, non è possibile.
I cittadini degli altri Paesi dell’Unione europea residenti in Italia possono votare nel nostro Paese alle elezioni comunali ed alle eventuali elezioni circoscrizionali?
Sì. Con il decreto legislativo 12 aprile 1996, n.197, è stata recepita nel nostro ordinamento la direttiva comunitaria n.94/80/CE che prevede, sotto questo profilo, l’equiparazione ai cittadini italiani dei cittadini dell’Unione europea residenti in Italia, purché presentino apposita domanda entro il quarantesimo giorno antecedente la votazione.
Come può esercitare il diritto di voto chi si trova ricoverato in un ospedale?
L'elettore che sia degente in un ospedale o casa di cura è ammesso a votare nel luogo di ricovero presentando al Sindaco del proprio comune di residenza un’apposita dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura e l’attestazione del direttore sanitario dello stesso luogo di cura comprovante il ricovero. La dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell’istituto di cura, deve pervenire al suddetto comune non oltre il terzo giorno antecedente la votazione.
10. Gli elettori ricoverati nei reparti COVID delle strutture sanitarie possono votare per le elezioni comunali?
Sì, possono votare per le elezioni comunali - se sono elettori del comune in cui è ubicata la struttura sanitaria avente reparto COVID -nelle sezioni ospedaliere, purché le strutture che li ospitano abbiano almeno 100 posti letto. Se invece sono ricoverati in strutture con meno di 100 posti letto, il loro voto viene raccolto da appositi seggi speciali.
11. Gli elettori positivi al COVID-19 che sono sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario presso la propria abitazione possono votare alle elezioni comunali?
Sì, possono votare per le elezioni comunali presso il comune di residenza facendo pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti, in un periodo compreso tra il 10° e il 5° giorno antecedente quello della votazione:
a) una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio e recante l’indirizzo completo di questo;
b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dalla ASL, in data non anteriore al 14° giorno antecedente la data della votazione, che attesti l’esistenza delle condizioni predette.
12. Quali elettori diversamente abili hanno diritto ad essere accompagnati da un altro elettore nella cabina elettorale per esercitare il diritto di voto?
Possono essere accompagnati all’interno della cabina elettorale solo gli elettori diversamente abili che siano fisicamente impediti nell’espressione autonoma del voto, e cioè i non vedenti, gli amputati delle mani, e gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità. Sono ammessi all'espressione del voto con l'assistenza di un altro elettore coloro che, presentando apposita certificazione sanitaria, abbiano ottenuto, da parte del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, l'inserimento sulla propria tessera elettorale dell'annotazione del diritto al voto assistito mediante apposizione dell'apposito codice (AVD). Sono ammessi a votare con un accompagnatore anche gli elettori il cui impedimento fisico nell'espressione autonoma del voto sia evidente. Quando manchi il suddetto simbolo o codice sulla tessera elettorale o quando l'impedimento fisico non sia evidente, il diritto al voto assistito può essere dimostrato con un certificato medico - redatto da un funzionario medico designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale - nel quale sia espressamente attestato che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore. L'ammissione al voto assistito non è quindi consentita per infermità che non influiscono sulla capacità visiva oppure sul movimento degli arti superiori, ivi comprese le infermità che riguardano esclusivamente la sfera psichica dell'elettore. Gli handicap di natura psichica hanno infatti rilevanza ai fini del diritto al voto assistito solo quando la relativa condizione patologica comporti anche una menomazione fisica che incida sulla capacità di esercitare materialmente il diritto di voto. Si precisa che nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un disabile.
Sono previste particolari modalità per consentire l’espressione del voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità che ne rendono impossibile l’allontanamento dalla propria abitazione?
Sì. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali da renderne impossibile l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano (anche con l’ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei portatori di disabilità motorie), e gli elettori affetti da gravi infermità, che si trovino in dipendenza continuativa da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione, hanno la possibilità di votare a domicilio. La domanda, corredata da un certificato medico della ASL e dalla copia della tessera elettorale, deve pervenire al comune di iscrizione elettorale entro il ventesimo giorno antecedente la data della votazione.
I detenuti hanno diritto di voto?
L’elettorato attivo è riconosciuto ai detenuti che non siano incorsi nella perdita della capacità elettorale (a seguito dell’interdizione dai pubblici uffici); tale diritto può essere esercitato per le elezioni comunali se il luogo di detenzione o custodia preventiva è ubicato nel territorio del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti. Gli interessati devono far pervenire al sindaco del comune, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato, deve recare in calce l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione dell'elettore ed è inoltrata al comune per il tramite del direttore stesso. In caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza. Le preferenze devono essere manifestate, esclusivamente, per candidati compresi nella lista votata.
23. Si può accedere nella cabina elettorale con il telefono cellulare?
No. Il telefono cellulare dev’essere consegnato ai componenti del seggio prima di entrare nella cabina elettorale. Sono previste sanzioni per coloro i quali non si attengono a tale disposizione.
24. Nel caso in cui l’elettore si renda conto di avere sbagliato, può sostituire la scheda e ripetere la votazione?
Sì, secondo la più recente giurisprudenza, l’elettore che si rende conto di aver sbagliato nel votare può chiedere al presidente del seggio di sostituire la scheda stessa, potendo esprimere nuovamente il proprio voto. A tal fine, il presidente gli consegnerà una nuova scheda, inserendo quella sostituita tra le schede deteriorate.
25. I minori possono accedere nella cabina elettorale con il proprio genitore?
No. L’elettore deve recarsi da solo nella cabina elettorale, e non può quindi portare con sé dei minori.
Dipartimento per gli
Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali