COME SI VOTA
COMUNI A SISTEMA PROPORZIONALE (superiori 15.000 ab.)
SCHEDA AZZURRA
Sistema elettorale
Il sistema elettorale adottato da questi Comuni prevede che l’elettore possa esprimere la scelta del candidato Sindaco e votare sia per una delle liste ad esso collegate che per una qualsiasi delle altre liste presentate (voto disgiunto). L’assegnazione dei seggi alle liste viene effettuata dopo la proclamazione del Sindaco, che può avvenire in occasione del 1° o del 2° turno. L’attribuzione dei seggi avviene con il sistema proporzionale e con l’assegnazione di un premio di maggioranza.
Elezione del Sindaco al 1° turno
Sono teoricamente possibili tre ipotesi:
1) Il candidato Sindaco supera il 50% dei voti, ma la lista o le liste collegate non superano il 50%. In questo caso si ha solo il riparto dei seggi con il sistema proporzionale (metodo d’Hondt, basato sul sistema dei divisori successivi).
2) Il candidato Sindaco e la lista o il gruppo di liste ad esso collegate superano il 50% dei voti validi. In questo caso verrà attribuito alla lista o al gruppo di liste collegate un premio di maggioranza fino alla concorrenza del 60% dei seggi.
3) La lista o le liste collegate al candidato Sindaco superano il 60% dei voti validi. In questo caso l’assegnazione dei seggi avviene con il sistema proporzionale, senza alcun premio.
Elezione del Sindaco al 2° turno
Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato Sindaco eletto che non abbia conseguito almeno il 60% dei seggi del Consiglio, viene assegnato il 60% dei seggi, sempre che nessuna lista o altro gruppo di liste abbia superato, nel primo turno, il 50% dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste secondo il sistema proporzionale (metodo dei divisori successivi). Sono in primo luogo proclamati eletti i candidati alla carica di Sindaco collegati alle liste che abbiano ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento tra più liste viene detratto dai seggi complessivamente spettanti al gruppo di liste collegate.
MODALITA’ DI ESPRESSIONE DEL VOTO
La candidatura alla carica di Sindaco è collegata ad una o più liste di candidati alla carica di Consigliere comunale. Ogni elettore può votare un solo candidato alla carica di Sindaco. La scelta, in questo caso, può avvenire anche su un candidato diverso da quello collegato alla lista a cui si intende attribuire il voto. Il voto al candidato alla carica di Sindaco si esprime tracciando un segno nel rettangolo in cui sono scritti il cognome ed il nome del candidato prescelto. L’elettore può votare una sola lista. In questo caso deve tracciare un segno sul contrassegno della lista prescelta. Può essere prescelta una lista diversa da quella o da quelle collegate al candidato alla carica di Sindaco scelto. L’elettore può esprimere due voti di preferenza, purchè di sesso diverso, per i candidati alla carica di Consigliere comunale, che devono essere scelti esclusivamente tra quelli compresi nella lista votata. La preferenza deve essere espressa scrivendo il cognome dei candidati nelle righe a fianco del contrassegno.
Il voto va alla lista n.1 e al candidato a sindaco ad essa collegato (art. 72, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).
Il voto va alla lista n. 1 e al candidato a sindaco collegato con le liste 2 e 3 (art. 72, comma 3, quinto periodo, del decreto legislativo n. 267/2000).
Il voto va solo al candidato a sindaco collegato con la lista n. 1 (art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 132/1993).
TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1: il voto va alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e a TIZIO (art. 6, comma 1, del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132).