E’ valido solo il voto al candidato a sindaco collegato con la lista n. 1; nullo il voto alle liste (art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 132/1993 e art. 69, primo comma, del T.U. n. 570/1960).
TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1: il voto va alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e a TIZIO (artt. 72, comma 3, quarto periodo, e 73, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).
TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1: il voto va alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e ovviamente a TIZIO (art. 5, comma 1, del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132).
CAIO è candidato a consigliere della lista n. 2: il voto va al candidato a sindaco collegato alla lista n. 1, alla lista n. 2 e al candidato consigliere CAIO della stessa lista n. 2 (art. 72, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 267/2000; art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 132/1993).
TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1: il voto va alla lista n. 1, al candidato a sindaco collegato con le liste nn. 2 e 3 e anche a TIZIO, candidato della lista n. 1 votata (art. 72, comma 3, quarto e quinto periodo , del decreto legislativo n. 267/2000 e art. 57, secondo comma, del T.U. n. 570/1960).
E’ valido solo il voto al candidato a sindaco collegato con la lista n. 1; sono nulli i voti alle liste, perchè l’elettore non si è espresso sulle liste stesse in maniera univoca (art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 132/1993 e art. 69, primo comma, del T.U. n. 570/1960).
TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1: il voto va alla lista n. 1, a TIZIO e al candidato a sindaco collegato con le liste 2 e 3 (artt. 72, comma 3, quinto periodo, e 73, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000).
TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1: il voto va alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e a TIZIO (art. 57, penultimo comma, del T.U. n. 570/1960).
TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1: la scheda è nulla perchè la volontà dell’elettore si è espressa in modo non univoco (art. 69, primo comma, del T.U. n. 570/1960).
CAIO è candidato a consigliere della lista n. 3: il voto va alla lista n. 2 e al candidato a sindaco ad essa collegato; è inefficace la preferenza per il candidato CAIO perchè compreso in una lista diversa da quella votata (art. 57, quarto comma, T.U. n. 570/1960; art. 6, comma 1, D.P.R. n. 132/1993).