Ecco le domande frequenti sulle misure adottate dal Governo in seguito all’entrata in vigore del Decreto - Legge 18 maggio 2021 N. 21
Il Lazio in zona bianca dal 14 giugno
Il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 ha disposto l’applicazione di misure per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
In base a tali disposizioni e alle ordinanze del Ministro della Salute, si applicano le misure previste:
per la zona gialla a Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Provincia Autonoma di Bolzano, Sicilia, Toscana, Valle d’Aosta;
per la zona bianca a Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Provincia Autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Umbria, Veneto.
Si precisa che questa sezione tiene conto esclusivamente delle misure introdotte da disposizioni nazionali.
Le Regioni e le Province autonome possono adottare specifiche ulteriori disposizioni restrittive, di carattere locale, per conoscere le quali è necessario fare riferimento ai canali informativi istituzionali dei singoli enti.
In aggiornamento a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65
PUBBLICI ESERCIZI, ATTIVITÀ
COMMERCIALI,
RISTORAZIONE
E STRUTTURE
RICETTIVE
Nella mia area sono aperti ristoranti, pizzerie, pasticcerie e altre attività di ristorazione? È consentito il consumo di cibi e bevande al loro interno?
In questa zona i bar, i ristoranti e le altre attività di ristorazione sono aperti ed è possibile consumare cibi e bevande al loro interno, senza limiti orari. Sono consentite senza restrizioni anche la vendita con asporto di cibi e bevande e la consegna a domicilio, che deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.
LAVORO
1. Il datore di lavoro pubblico o privato è tenuto a fornire a tutti i lavoratori la strumentazione necessaria a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile?
No. Se l’amministrazione pubblica o il datore di lavoro privato non può fornire la strumentazione necessaria, il lavoratore può comunque avvalersi dei propri supporti informatici per svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile. Tuttavia, l’Amministrazione (o il datore di lavoro privato) è tenuta ad adottare le misure organizzative e gestionali atte ad agevolare lo svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.
2. È possibile attivare iniziative di aggiornamento e di formazione in modalità agile?
Sì. È possibile promuovere percorsi informativi e formativi in modalità agile a distanza.
3. Il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali”, si applica soltanto nel privato o anche alla Pubblica Amministrazione?
Il Protocollo si applica ai soli soggetti privati.
CERTIFICAZIONI
VERDI
Cosa sono le “certificazioni verdi”? E il “pass”? Come si possono ottenere? Quanto valgono?
Le "certificazioni verdi COVID-19" anche dette “green pass”, sono certificazioni che attestano la sussistenza di condizioni personali che consentono gli spostamenti sul territorio nazionale. In particolare, le certificazioni sono rilasciate per attestare una delle seguenti condizioni:
a) aver completato la vaccinazione anti-SARS-CoV-2;
b) essere guariti da COVID-19, con cessazione dell'isolamento;
c) aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.
Le tre certificazioni verdi COVID-19 hanno tempi di validità e modalità di rilascio differenti:
a) la certificazione di avvenuta vaccinazione ha una validità di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria o dal sanitario che effettua la vaccinazione, al momento stesso dell'effettuazione dell'ultima dose prevista. La certificazione è disponibile anche nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. Coloro che abbiano già completato il ciclo di vaccinazione alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 52 del 2021 possono richiedere la certificazione verde COVID-19 alla struttura che ha erogato il trattamento sanitario o alla Regione o alla Provincia autonoma in cui ha sede la struttura stessa;
b) la certificazione verde COVID-19 per avvenuta guarigione ha una validità di sei mesi dalla guarigione stessa ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero o, per i pazienti non ricoverati, dai medici di