con un caso positivo Covid, a una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) o che ha viaggiato con un caso Covid per meno di 15 minuti;
tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso positivo, ad eccezione dei passeggeri seduti entro 2 posti in qualsiasi direzione rispetto al caso Covid, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto, che restano classificati contatti ad alto rischio;
un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso positivo, oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso positivo, provvisto di DPI (dispositivi di protezione individuale) raccomandati.
Come comportarsi: le nuove regole dal 31 dicembre
Per i contatti a basso rischio, le regole cambia a seconda che si sia indossata prima sempre la mascherina oppure no:
se hanno indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2: non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie (qui dove comprare le mascherine FFP2). Il
se non hanno indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2: anche queste persone devono sottostare all’autosorveglianza.
Contatto stretto con un positivo, nuove regole: cosa si intende e cosa fare
Contatto con positivo ad alto rischio: definizione
Iniziamo col dire che il contatto stretto (ad alto rischio) di un caso probabile o confermato positivo al Covid è definito come:
• una persona che vive nella stessa casa di un caso Covid
• una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso positivo (per esempio la stretta di mano)
• una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso positivo (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso Covid in assenza di DPI idonei
• un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso positivo oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso positivo senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei
• una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro 2 posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso positivo; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.
Come comportarsi: le nuove regole dal 31 dicembre
Cosa si deve fare se si rientra in uno di questi casi?
Come dicevamo, il governo Draghi ha introdotto nuove regole, in vigore dal 31 dicembre, anche per chi si trovi in una di queste condizioni alla data di entrata in vigore del nuovo decreto Covid.
Come comportarsi? Cosa dice la legge?
Ricordiamo che chi non rispetta la seguenti norme è soggetto a sanzioni. Se si ha avuto un contatto stretto con un positivo, le regole cambiano a seconda della condizione in cui si trova:
• vaccinati con terza dose, o 2 dosi da meno di 4 mesi o guariti da meno di 4 mesi: non si applica la quarantena ma solo l’autosorveglianza, che consiste nell’obbligo di indossare mascherine respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al contatto con il positivo (qui dove comprarle). Il periodo di autosorveglianza termina al giorno 5. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare nel caso della comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi;
• vaccinati con 2 dosi da più di 4 mesi e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
• non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (es. che abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: 10 giorni di quarantena dall’ultimo contatto con la persone positiva, con tampone finale negativo.
Gli operatori sanitari devono eseguire tamponi su base giornaliera fino al 5° giorno dall’ultimo contatto con un soggetto contagiato.
Fonte: Qui Finanza
TEST ANTIGENICI ORDINANZA REGIONE LAZIO
USO DEI TEST
ANTIGENICI PER LE
DIAGNOSI DI INFEZIONE
DA SARS-CoV-2
Nel Lazio, con l’Ordinanza n.26 del 30/12/2021 del Presidente della Regione, è stato regolamentato l’uso dei test antigenici per le diagnosi di infezione da SARS-CoV-2.
Nel caso di un test antigenico positivo, quindi, non sarà necessario effettuare un test molecolare di conferma della positività per porsi in isolamento.
Nel caso di un test antigenico negativo in soggetti sintomatici si dovrà effettuare un secondo test antigenico rapido a distanza di 2-4 giorni per la conferma della negatività. Il medico curante, sulla base della valutazione clinica (p.es presenza e gravità dei sintomi) ed epidemiologica del caso, potrà prescrivere un test molecolare.
I test antigenici sono indicati anche per:
la valutazione del termine dell’isolamento di un caso confermato COVID-19
la valutazione del termine della quarantena dei contatti di casi positivi.
L’Ordinanza n.26 del 30/12/2021, inoltre, dispone che dal 30 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'accesso dei visitatori alle strutture sanitarie (es. Ospedali, Case di Cura, Ambulatori, etc…) e alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice, è consentito:
• alle persone munite di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario.
• alle persone in possesso di una certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione unitamente ad una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso.
I test antigenici equiparati sono i test antigenici non rapidi (di laboratorio), i test antigenici rapidi con lettura in fluorescenza e quelli basati su microfluidica con lettura in fluorescenza, che rispondano a specifiche caratteristiche di sensibilità e specificità minime (sensibilità ≥80% e specificità ≥97%, con un requisito di sensibilità più stringente (≥90%) in contesti a bassa incidenza) come indicato nelle circolari del Ministero della Salute n.705 del 08/01/2021 e n.6254 dell’11/08/2021.
Fonte: Inps