attività nelle palestre e delle piscine per evitare occasioni di assembramento o possibile contagio, ma il caso specifico, che prevede la presenza del/la solo/a insegnante, è consentito. Dal 1° giugno sarà possibile svolgere attività anche all’interno di luoghi al chiuso nel rispetto di quanto previsto dall’allegato 7 delle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” emanate dal Dipartimento per lo sport.
6. Sono consentite le attività di danza, yoga, pilates, ecc.?
Le attività di danza, yoga e pilates, come ogni altra attività motoria, possono essere svolte esclusivamente all’aperto, in parchi pubblici e privati, e aree attrezzate, o negli spazi all’aperto di centri o circoli sportivi. Dal 1° giugno sarà possibile svolgere attività anche all’interno di luoghi al chiuso nel rispetto di quanto previsto dall’allegato 7 delle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” emanate dal Dipartimento per lo sport.
7. Le prestazioni di rieducazione motoria e di ginnastica medica possono proseguire se erogate in strutture sanitarie?
Le prestazioni di rieducazione motoria e di ginnastica medica one to one potranno continuare se svolte in un presidio sanitario obbligatorio di fisioterapia o riabilitazione o, come disciplinato dall’art. 17, comma 2 del DPCM, se rientranti tra i livelli essenziali di assistenza, o tra le prestazioni riabilitative o terapeutiche. Dal 1° giugno sarà possibile svolgere attività anche all’interno di luoghi al chiuso nel rispetto di quanto previsto dall’allegato 7 delle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” emanate dal Dipartimento per lo sport.
8. Sport di squadra e di contatto: gli allenamenti nei centri sportivi possono essere svolti?
Dal 26 aprile è possibile svolgere esclusivamente all’aperto attività motorie e di sport di base di contatto e di squadra, anche amatoriali, presso centri sportivi e circoli nel rispetto di quanto previsto dall’allegato 5 delle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” emanate dal Dipartimento per lo sport, con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi.
9. È consentita la pesca sportiva?
Salvo diverse disposizioni eventualmente emanate con ordinanze degli enti locali, che, come noto possono adottare provvedimenti più restrittivi, la pesca sportiva, sia sotto forma di attività amatoriale che di allenamento, potrà continuare ad essere praticata nel proprio comune o, nel rispetto delle disposizioni relative agli spostamenti, in altro comune, in quanto attività che si svolge in forma individuale e all'aperto, fermo restando il rispetto del distanziamento e del divieto di assembramento.
10. Gli allenamenti e le gare di atleti per competizioni di rilevanza nazionale, anche svolti al chiuso o in piscina, pallanuoto compresa, possono continuare?
La norma specifica che le competizioni degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di interesse nazionale, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva.
Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni consentite dalla norma e muniti di tessera agonistica, possono essere svoti a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva. Si ricorda che il riconoscimento della rilevanza nazionale viene disposto con provvedimento del CONI o del CIP. Pertanto, nel rispetto di quanto previsto dalla norma, le attività sportive anche degli sport di contatto purché riconosciute di interesse nazionale nelle modalità sopra indicate, svolti in piscina (es. pallanuoto) potranno continuare a svolgersi, all’aperto o a porte chiuse, senza pubblico. Si precisa che le piscine in cui si svolgono le suddette attività, potranno essere utilizzate, solo ed esclusivamente per le competizioni di rilevanza nazionale e gli allenamenti ad esse finalizzati.
Dal 15 maggio 2021 sarà consentito a tutti svolgere attività sportive presso piscine pubbliche e private esclusivamente all’aperto nel rispetto di quanto previsto dall’allegato 6 delle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” emanate dal Dipartimento per lo sport.
UFFICI PUBBLICI
1. Le attività da rendere in presenza possono essere attivate dal cittadino su appuntamento telefonico?
Sì. Nella direttiva n. 2/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione si evidenzia che le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, fermo restando quanto detto nella stessa direttiva relativamente alle attività indifferibili, sono prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale). Nei casi in cui il servizio non possa essere reso con le predette modalità, gli accessi nei suddetti uffici devono essere scaglionati, anche mediante prenotazioni di appuntamenti, e deve essere assicurata la frequente aerazione dei locali. Le amministrazioni curano che venga effettuata un’accurata disinfezione delle superfici e degli ambienti e che sia mantenuta un’adeguata distanza tra gli operatori pubblici e l’utenza.
VIOLAZIONI E SANZIONI
1. In caso di accertamento di una violazione alle disposizioni che non ritengo motivato, come posso far valere le mie ragioni?
La valutazione circa la sussistenza di motivi giustificativi, e in particolare quelli per le situazioni di necessità, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi in ciascuna vicenda concreta, resta rimessa all’Autorità competente indicata dall’articolo 4, comma 3, del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei Dpcm, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata).
Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
SPOSTAMENTI
1. Quali sono le regole sugli spostamenti in vigore nella mia Regione/Provincia autonoma?
A chi si trova in zona gialla sono consentiti i seguenti spostamenti:
- senza limiti di orario, verso tutto il territorio nazionale, se lo spostamento avviene per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
- dalle ore 5.00 alle 22.00, verso località della zona bianca o gialla, senza doverne giustificare il motivo;
- dalle 5.00 alle 22.00, verso tutto il territorio nazionale, se la persona che si sposta è in possesso di una “certificazione verde COVID-19” valida (si veda la FAQ specifica).
È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
Per gli spostamenti verso le seconde case o per le visite ad amici o parenti si vedano le FAQ specifiche.
2. Cosa si intende con i termini “residenza”, “domicilio” e “abitazione”?
- Residenza
La residenza è definita giuridicamente come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La residenza risulta dai registri anagrafici ed è quindi conoscibile in modo preciso e verificabile in ogni momento.
- Domicilio
Il domicilio è definito giuridicamente come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il domicilio può essere diverso dalla propria residenza.
- Abitazione
Il concetto di abitazione non ha una precisa definizione tecnico-giuridica. Ai fini dell’applicazione dei provvedimenti anti-Covid, dunque, l’abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuativi, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze). Per fare un esempio, le persone che per motivi di lavoro vivono in un luogo diverso da quello del proprio coniuge o partner, ma che si ritrovano con lui/lei con regolare frequenza e periodicità nella stessa abitazione, possono spostarsi per raggiungere tale abitazione.
Per il rientro nelle abitazioni non principali, si veda la specifica FAQ sulle cosiddette seconde case.
3. Nella mia zona è consentito andare a trovare parenti o amici?
Si deve comunque rispettare il cosiddetto “coprifuoco” o si può rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione in qualsiasi momento? A chi si trova in zona gialla è consentito andare a far visita a parenti o amici, dalle ore 5.00 alle 22.00, in un massimo di 4 persone che possono portare con sé i figli minorenni (o altri minori di 18 anni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale) e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi verso tutte le località della zona bianca o gialla.
Le visite ad amici o parenti