Il pronunciamento della Corte riscrive a favore degli utenti l’applicazione della tassa sui rifiuti
Tarsu: la sentenza della Cassazione
Dopo una battaglia legale durata quasi due decenni, il pronunciamento della Corte di Cassazione, riscrive a favore degli utenti una pagina legata alle corrette modalità nell’applicazione della tassa sui rifiuti nei confronti delle attività, con particolare riferimento al comparto agricolo: deve essere il comune a stabilire in modo chiaro il quantitativo di rifiuti assimilazione agli urbani e la quota parte che le aziende dovranno conferire come speciali, così da stabilire criteri più precisi nella tassazione.
A finire nel mirino però non è stato il nuovo regolamento sulla Tari, che pare invece aver corretto la stortura, bensì il vecchio regolamento Tarsu, applicato tra il 2008 e il 2009 e negli anni immediatamente successivi. Al ricorrente, una società Agricola di via Pantanelle, a seguito di un accertamento, veniva chiesto di corrispondere 12 mila euro mai versate per il pagamento della Tarsu. Il Comune di Aprilia infatti ha sostenuto che gli scarti dell’azienda Agricola fossero interamente assimilabili a rifiuti domestici, forte dei vecchi regolamenti. Dopo i pronunciamenti a favore, la sentenza della Cassazione ha ora ribaltato la questione: non è sufficiente che un Comune dichiari un rifiuto speciale “simile” a quello di casa per la sua natura qualitativa, ma è indispensabile che stabilisca anche dei limiti quantitativi chiari. Proprio l’assenza di questo limite, ha portato i giudici a dar ragione all’utente.
“É evidente- si legge nella motivazione- che tali finalità possono essere garantite solo predeterminando, almeno astrattamente, la quantità di rifiuto assimilabile conferibile, non essendo ipotizzabile un servizio pubblico di smaltimento di potenzialità illimitata. In assenza di questi parametri quantitativi, il regolamento comunale Tarsu applicato al caso specifico, è stato dichiarato illegittimo”.
La Cassazione ha ricordato che, qualora l’assimilazione non sia stata disposta correttamente, deve trovare applicazione la normativa che prevede l’esenzione o la riduzione della tassazione per quelle superfici dove si formano rifiuti speciali che l’azienda provvede a smaltire a proprie spese.
Il nuovo regolamento Tari
La modifica del regolamento Tari, intervenuta nel 2024, sembra aver corretto la stortura attraverso l’introduzione di quantitativi precisi, in riferimento al prodotto e alle superfici tascabili.
“Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto esclusivamente di quella parte di essa ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui agli articoli 4 e 5, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, fermo restando l’assoggettamento delle restanti parti dell’area dove vi sia presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
a) le porzioni di immobili dove si generano rifiuti prodotti nell’ambito delle attività agricole, agroindustriali, della silvicoltura e della pesca, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2135 del Codice civile, limitatamente alle superfici produttive di rifiuti speciali. Non si considerano, tuttavia, produttive di rifiuti speciali, e restano pertanto assoggettate alla TARI, le superfici che, seppur all’interno di locali con destinazione agricola, agroindustriale o della silvicoltura e della pesca, per il tipo di attività svolta sono produttive di rifiuti urbani, come uffici, magazzini, e porzioni di essi, volti allo stoccaggio e/o commercializzazione di prodotto finito, rimesse di automezzi, depositi di materiale non legato alla produzione, e più in generale, qualsivoglia area che non sia produttiva in modo esclusivo, continuativo e prevalente di rifiuto speciale derivato dallo svolgimento dell’attività agricola, agroindustriale, della silvicoltura e della pesca;
b) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive dove l’accesso è consentito esclusivamente al personale sanitario;
c) la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all’esercizio dell’attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l’assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell’area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.
3. Qualora sia documentata, per mezzo di opportuna planimetria autenticata da un tecnico specializzato, una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze, comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente e percentuali specifiche a seconda del tipo di attività”.
Il commento di Carola Latini
Soddisfazione per il recente pronunciamento a favore degli utenti, l’ex assessore all’agricoltura del Comune di Aprilia Carola Latini, che da amministratrice si aveva raccolto la richiesta di aiuto degli imprenditori agricoli, difendendo i loro diritti in modo animato anche nei confronti della sua stessa maggioranza.
“La recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 9129/2026)- ha dichiarato- rappresenta non solo un atto legale definitivo, ma il riconoscimento di una battaglia di buonsenso che abbiamo combattuto fianco a fianco con il comparto agricolo di Aprilia.
La Suprema Corte ha stabilito un principio di equità fondamentale: il Comune non può pretendere il pagamento integrale del tributo se il regolamento comunale non fissa limiti quantitativi chiari e precisi. Nello specifico, la sentenza mette fine a una gestione approssimativa che equiparava indiscriminatamente i rifiuti delle aziende a quelli domestici. Senza regole certe sulle quantità, le aziende hanno pieno diritto a riduzioni ed esenzioni, specialmente considerando lo sforzo già profuso per lo smaltimento autonomo dei rifiuti speciali. Questa vittoria ha radici profonde. Durante il mio mandato assessorile, la mia bussola è stata costantemente il confronto con gli agricoltori e le associazioni di categoria. In quegli incontri è nato il mio impegno: non potevamo permettere che chi lavora la terra venisse penalizzato da criteri di tassazione incerti. I pareri tecnici che espressi allora puntavano proprio a tutelare le eccellenze del nostro territorio, garantendo un’applicazione corretta dei tributi. Oggi la Corte conferma che la nostra direzione era quella corretta. I tavoli tecnici avviati con le associazioni non erano passaggi formali, ma la base necessaria per un’amministrazione equa. Anche quando non venivamo ascoltati, abbiamo continuato a sostenere che la concertazione fosse l’unica via. Continuerò a seguire con attenzione l’evolversi della situazione, convinta che solo il dialogo costante con chi produce e vive il territorio possa garantire uno sviluppo sostenibile, giusto e trasparente per la nostra comunità”.
Francesca Cavallin