meramente informativo, non ha valore legale e il risultato ottenuto non garantisce l’ingresso in Italia né nel Paese di destinazione. In caso di dubbi, per il rientro in Italia si raccomanda di contattare la Polizia di Frontiera, la Prefettura o l’Azienda Sanitaria competente per territorio. Per spostamenti dall’Italia all’estero, si raccomanda di consultare la Scheda Paese di interesse su ViaggiareSicuri e di prendere contatto anche con l’Ambasciata o il Consolato del Paese di interesse in Italia.
PAESI SOGGETTI A MISURE SPECIALI
BRASILE, INDIA, BANGLADESH, SRI LANKA
Bangladesh, Brasile, India e Sri Lanka fanno parte dell’Elenco E. Tuttavia, il Ministro della Salute, con varie Ordinanze, ha disposto il divieto di ingresso in Italia per tutti coloro che provengono da Brasile, India, Bangladesh o Sri Lanka, o che vi abbiano soggiornato/transitato nei 14 giorni precedenti il tentativo di ingresso in Italia. Tale divieto è stato confermato, per il Brasile, con Ordinanza 16 aprile 2021, in vigore fino al 15 maggio 2021. Per India, Bangladesh e Sri Lanka, la disciplina è contenuta nell’Ordinanza 29 aprile 2021 e nell’Ordinanza 6 maggio 2021, in vigore fino al 30 maggio. Sono previste limitate eccezioni, descritte qui di seguito (non si applicano, invece, le deroghe normalmente previste e descritte nella sezione dedicata del menu laterale).
BRASILE
CATEGORIE A CUI NON SI APPLICA IL DIVIETO DI INGRESSO DAL BRASILE
Il traffico aereo e l’ingresso in Italia dal Brasile, a condizione che i viaggiatori non presentino sintomi compatibili con COVID-19, sono consentiti:
• a coloro che abbiano la residenza anagrafica in Italia da data anteriore all’Ordinanza 13 febbraio 2021;
• a coloro il cui ingresso sia autorizzato dal Ministero della salute italiano, per inderogabili motivi di necessità, indipendentemente dalla residenza anagrafica;
• a coloro che debbano raggiungere il domicilio, l’abitazione o la residenza dei figli minori, del coniuge o della parte di unione civile;
· ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, gli agenti diplomatici, il personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, i funzionari e gli impiegati consolari, il personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, il personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell’esercizio delle loro funzioni.
Solo se si rientra in una delle categorie precedentemente indicate, fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 50 del DPCM 2 marzo 2021 e all’art. 3 dell’Ordinanza 16 aprile 2021 (formulario digitale), l’ingresso nel territorio nazionale e il traffico aereo dal Brasile e dall’India sono consentiti secondo la seguente disciplina:
a) Obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. Per chi proviene dal o ha effettuato un soggiorno/transito in Brasile, il test deve essere effettuato nelle quarantotto (48) ore precedenti l’ingresso nel territorio nazionale.
b) Obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto (48) ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo proveniente dal Brasile, il tampone è effettuato al momento dell’arrivo in aeroporto.
c) Obbligo di sottoporsi, a prescindere dall’esito del test di cui alla lettera b), alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di dieci (10) giorni presso l’abitazione o la dimora, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio.
d) Obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei dieci (10) giorni di quarantena.
In aggiunta, in base all’art. 49 comma 4 del DPCM 2 marzo 2021, all’Ordinanza 16 aprile 2021 e all’Ordinanza 29 aprile 2021:
• le persone che devono entrare in Italia per meno di 120 ore, per motivi comprovati di assoluta urgenza, lavoro o salute, e lasciano l’Italia allo scadere delle 120 (centoventi) ore;
• il personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 (centoventi) ore;
• i funzionari e gli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, gli agenti diplomatici, il personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, i funzionari e gli impiegati consolari, il personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, il personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni;
possono chiedere un’autorizzazione al Ministero della Salute italiano per fare ingresso in Italia in base a protocolli sanitari validati. Nel caso in cui l’autorizzazione sia concessa, tali persone potranno entrare in Italia alle seguenti condizioni:
1. Sottoporsi a test molecolare o antigenico condotto a mezzo di tampone, e risultato negativo, nelle quarantotto (48) ore precedenti l’ingresso in Italia;
2. Compilare il necessario formulario digitale o l’autocertificazione;
3. Sottoporsi ad ulteriore test molecolare o antigenico, condotto a mezzo di tampone, all’arrivo in Italia, in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto (48) ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento.
A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di di cui all’articolo 50 del DPCM 2 marzo 2021 e all’art. 3 dell’Ordinanza 16 aprile 2021 (formulario digitale), le disposizioni descritte per gli ingressi dal Brasile non si applicano all’equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, fermo restando l’obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento..
Per informazioni in merito a biglietti aerei già acquistati, è necessario rivolgersi alla compagnia aerea di riferimento.
I connazionali che, trovandosi in Brasile, abbiano bisogno di assistenza, possono rivolgersi all’Ambasciata d’Italia a Brasilia, nonché ai Consolati italiani competenti in base alla circoscrizione di appartenenza. I contatti sono indicati nella Scheda Paese Brasile di questo sito web.
INDIA, BANGLADESH e SRI LANKA
CATEGORIE A CUI NON SI APPLICA IL DIVIETO DI INGRESSO DA INDIA, BANGLADESH e SRI LANKA
Dal 7 al 30 maggio, il traffico aereo e l’ingresso in Italia dai tre Paesi su citati, a condizione che i viaggiatori non presentino sintomi compatibili con COVID-19, sono consentiti:
• a coloro che siano cittadini italiani e che abbiano anche la residenza anagrafica in Italia da data anteriore all’Ordinanza 29 aprile 2021;
• ai cittadini italiani iscritti nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE), come da Ordinanza 6 maggio 2021;
• per ragioni umanitarie o sanitarie non differibili, dopo aver ottenuto una autorizzazione espressa del Ministero della Salute italiano, indipendentemente dalla nazionalità, come da Ordinanza 6 maggio 2021.
Solo se si rientra in una di queste categorie di viaggiatori, fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 50 del DPCM 2 marzo 2021 e all’art. 3 dell’Ordinanza 16 aprile 2021 (formulario digitale), l’ingresso nel territorio nazionale e il traffico aereo dai tre Paesi in oggetto sono consentiti secondo la seguente disciplina:
a) Obbligo di dichiarazione della propria storia di viaggio, mediante autocertificazione o formulario digitale di localizzazione (digital Passenger Locator Form).
b) Obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, effettuato nelle settantadue (72) ore precedenti l’ingresso nel territorio nazionale.
c) Obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto (48) ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di test molecolare, l’interessato è posto in isolamento fino all’esito dello stesso.
d) Obbligo di sottoporsi, a prescindere dall’esito del test di cui alla lettera b), alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario presso i “Covid Hotel” previsti dall’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ovvero nei luoghi idonei indicati dall’autorità sanitaria o dal Dipartimento della protezione civile, per un periodo di dieci (10) giorni.
e) Obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei dieci (10) giorni di quarantena.
In aggiunta, in base all’art. 49 comma 4 del DPCM 2 marzo 2021, all’Ordinanza 16 aprile 2021 e all’Ordinanza 29 aprile 2021:
• i funzionari e gli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, gli agenti diplomatici, il personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, i funzionari e gli impiegati consolari, il personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, il personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell’esercizio delle loro funzioni;
possono chiedere un’autorizzazione al Ministero della Salute italiano per fare ingresso in Italia in base a protocolli sanitari validati.
A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 50 del DPCM 2 marzo 2021 e all’art. 3 dell’Ordinanza 16 aprile 2021 (formulario digitale), il divieto di ingresso e l’obbligo di isolamento per dieci (10) giorni non si applicano a equipaggi e personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci provenienti dall’India, dal Bangladesh e dallo Sri Lanka. Tuttavia, queste categorie di viaggiatori sono comunque soggette all’obbligo di un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall’in