Da lunedì 7 febbraio sono in vigore per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19 le nuove misure previste dal Ministero della Salute
Restrizioni valide su tutto il territorio nazionale
Sul sito www.governo.com la tabella aggiornata al 03/02/2022 delle attività consentite senza green pass, con green pass "base" e con green pass "rafforzato”.
Inoltre, è possibile consultare le FAQ sulle restrizioni valide su tutto il territorio nazionale. Per ulteriori faq sul Green Pass, si può visitare il sito dedicato alle certificazioni verdi.
In base alle disposizioni nazionali in vigore per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e alle ordinanze del Ministro della Salute, da lunedì 7 febbraio si applicano le misure previste:
• per la zona bianca a Basilicata, Molise e Umbria;
• per la zona gialla a Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Puglia, Sardegna, Toscana, Veneto e alle Province autonome di Trento e di Bolzano;
• per la zona arancione a Valle d’Aosta, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Sicilia e Marche.
Si precisa che questa sezione tiene conto esclusivamente delle misure introdotte da disposizioni nazionali. Le Regioni e le Province autonome possono adottare specifiche ulteriori disposizioni restrittive, di carattere locale, per conoscere le quali è necessario fare riferimento ai canali informativi istituzionali dei singoli enti.
Pagina aggiornata il 6 febbraio 2022
GREEN PASS
I lavoratori delle strutture per il cui accesso è richiesto agli utenti, dal 10 gennaio 2022, il cosiddetto green pass rafforzato sono soggetti al medesimo obbligo e a decorrere dalla stessa data?
Ai lavoratori dipendenti impiegati presso strutture e attività di cui all’articolo 9-bis, del decreto-legge n. 52 del 2021 per le quali è richiesto il cd. green pass “rafforzato”(tra cui, a titolo esemplificativo, alberghi, convegni, congressi, sagre, ristoranti, musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; piscine, centri natatori, palestre, centri benessere, centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri culturali, centri sociali e ricreativi, sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò) è richiesto solo il green pass “base” e non quello rafforzato, che sarà invece obbligatorio per i soli lavoratori ultracinquantenni, a decorrere dal 15 febbraio 2022.
Coloro che accedono agli esercizi commerciali esenti dal cd. green pass previsti dall’allegato del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2022 possono acquistare ogni tipo di merce in essi venduta?
Sì, l’accesso ai predetti esercizi commerciali consente l’acquisto di qualsiasi tipo di merce, anche se non legata al soddisfacimento delle esigenze essenziali e primarie individuate dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Quali controlli sulla clientela devono svolgere i titolari degli esercizi commerciali e i responsabili dei servizi e degli uffici che soddisfano esigenze essenziali e primarie della persona ai sensi del dpcm 24 gennaio 2022?
I titolari degli esercizi commerciali di vendita di prodotti alimentari e bevande verificano che i soggetti privi di green pass base non consumino alimenti e bevande sul posto e non devono effettuare ulteriori controlli; i responsabili dei servizi e degli uffici, invece, controllano, anche a campione, il possesso del green pass base per i soggetti che accedono ai loro servizi o uffici per esigenze di salute, sicurezza e giustizia diverse da quelle previste nel dpcm 24 gennaio 2022.
I titolari degli esercizi commerciali diversi da quelli che soddisfano le esigenze alimentari, mediche e di prima necessità ai sensi del dpcm 24 gennaio 2022, devono assicurare i controlli del green pass all’ingresso?
No. I titolari degli esercizi per i quali è richiesto il green pass base non devono effettuare necessariamente i controlli sul possesso del green pass base all’ingresso, ma possono svolgerli a campione successivamente all’ingresso della clientela nei locali.
I soggetti esenti dalla campagna vaccinale possono accedere alle attività e ai servizi per i quali è richiesto il green pass, “base” o “rafforzato”?
Sì, i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica possono accedere liberamente a tutte le attività e a tutti i servizi che richiedono il green pass, sia esso “base” o “rafforzato”, presentando la certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 anche in formato cartaceo. Con la prossima adozione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sarà consentito il rilascio in formato digitale di tale certificazione, che potrà essere verificata nel rispetto della disciplina in materia di privacy anche per mezzo dell’app Verifica C-19.
SCUOLA
La durata di cinque giorni della quarantena per contatto stretto prevista in ambito scolastico dal decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 e disciplinata in termini generali dalla circolare del Ministero della salute del 4 febbraio 2022, si applica anche a coloro per i quali è in corso la durata della quarantena di dieci giorni?
Sì. Il periodo di quarantena di cinque giorni si applica anche ai