ELEZIONI POLITICHE
25 SETTEMBRE 2022
COME
SI VOTA
• Qual è il sistema elettorale introdotto dalla legge n. 165/2017?
La legge n. 165/2017, recante “Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali” delinea un sistema elettorale “misto”, con una componente maggioritaria uninominale ed una proporzionale plurinominale.
L’assegnazione di 147 seggi alla Camera (comprensivi di 1 collegio in Valle d’Aosta e 4 collegi in Trentino-Alto Adige) e di 74 seggi al Senato (comprensivi di 1 collegio in Valle d’Aosta e 6 collegi in Trentino-Alto Adige) è effettuata in collegi uninominali, in cui è proclamato eletto il candidato più votato.
L’assegnazione dei restanti seggi delle circoscrizioni del territorio nazionale (245 e 122, rispettivamente per la Camera e per il Senato) avviene in collegi plurinominali, con metodo proporzionale tra le liste e le coalizioni di liste che abbiano superato le soglie di sbarramento predeterminate dalla medesima legge. Sono proclamati eletti i candidati della lista del collegio plurinominale secondo l’ordine di presentazione, nel limite dei seggi cui la lista ha diritto. Resta ferma la specificità della normativa dettata dalla legge n. 459/2001, che prevede l’assegnazione con metodo proporzionale dei seggi della circoscrizione Estero (8 per la Camera e 4 per il Senato), e stabilisce peculiari modalità per l’esercizio del diritto di voto per corrispondenza all’estero.
• I collegi uninominali sono gli stessi utilizzati per le politiche del 2018?
No. Alla luce della legge costituzionale n. 1/2020, che ha ridotto il numero dei parlamentari (da 630 a 400 per la Camera dei deputati e da 315 a 200 per il Senato della Repubblica), sono stati ridisegnati i collegi uninominali ed anche i collegi plurinominali (per la presentazione delle liste proporzionali) dal decreto legislativo n. 177/2020.
• Il corpo elettorale è diverso per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica?
No. Ai sensi della legge costituzionale n. 1/2021, che ha modificato l’art. 58 della Costituzione, per votare al Senato (come per la Camera) è ora sufficiente avere raggiunto la maggiore età e non essere incorso in una causa ostativa all’esercizio dell’elettorato attivo.
• Quali sono le modalità di espressione del voto?
Il seggio consegna all’elettore due schede, una per la Camera ed una per il Senato. I modelli delle due schede sono identici. Le schede recano il nome del candidato nel collegio uninominale e, per il collegio plurinominale, il contrassegno di ciascuna lista o i contrassegni delle liste in coalizione ad esso collegate.
A fianco dei contrassegni delle liste sono stampati i nominativi dei relativi candidati nel collegio plurinominale.
Il voto è espresso tracciando un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto così espresso vale ai fini dell’elezione del candidato nel collegio uninominale ed a favore della lista nel collegio plurinominale. Qualora il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, il voto è comunque valido anche per la lista collegata. In presenza di più liste collegate in coalizione, il voto è ripartito tra le liste della coalizione, in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista in tutte le sezioni del collegio uninominale.
Le modalità di voto sono riportate anche nella parte esterna della scheda elettorale, precisando che:
a) il voto espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista vale anche per il candidato uninominale collegato;
b) il voto espresso tracciando un segno sul nome del candidato uninominale collegato a più liste in coalizione viene ripartito tra le liste in proporzione ai loro voti ottenuti nel collegio uninominale.
Se l’elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato del collegio uninominale e un segno sul sottostante rettangolo contenente il contrassegno della lista ed i nominativi dei candidati, il voto è comunque valido a favore sia del candidato uninominale sia della lista.
Se l’elettore traccia un segno sul contrassegno e un segno sui nominativi dei candidati nel collegio plurinominale della lista medesima, il voto è considerato valido a favore sia della lista sia del candidato uninominale collegato.
Se l’elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegnodi una lista cui il candidato non sia collegato, il voto è nullo, in quanto per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non è previsto il voto disgiunto (art. 59-bis del D.P.R. n. 361/1957, come novellato dall’art. 1, comma 21, della legge n. 165/2017).
• Quali sono i documenti di identità da presentare al momento del voto?
I documenti di identità da presentare al momento del voto sono quelli ricompresi in una delle tre seguenti categorie:
a) carta d’identità o altro documento d’identificazione munito di fotografia, anche se scaduto, rilasciato dalla pubblica amministrazione;
b) tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare;
c) tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia.
• Quando avviene lo scrutinio delle schede, si comincia con il Senato o con la Camera?
Alle ore 23 di domenica 25 settembre p.v., a conclusione delle operazioni di votazione, si procede prima all’accertamento del numero dei votanti per ciascuna consultazione e, subito dopo, il seggio inizia lo scrutinio delle schede del Senato; a conclusione di tale spoglio, si effettua quello delle schede per l’elezione della Camera dei deputati.
• Si può accedere nella cabina elettorale con il telefono cellulare?
No. Il telefono cellulare dev’essere consegnato ai componenti del seggio prima di entrare nella cabina elettorale. Sono previste sanzioni per coloro i quali non si attengono a tale disposizione.
• Nel caso in cui l’elettore si renda conto di avere sbagliato, può sostituire la scheda e ripetere la votazione?
Sì, secondo la più recente giurisprudenza, l’elettore che si rende conto di aver sbagliato nel votare può chiedere al presidente del seggio di sostituire la scheda stessa, potendo esprimere nuovamente il proprio voto. A tal fine, il presidente gli consegnerà una nuova scheda, inserendo quella sostituita tra le schede deteriorate.
L'elettore nel segreto del seggio può esprimere il proprio voto in quattro modalità
1) Tracciando un segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato del collegio uninominale e un segno sul sottostante rettangolo contenente il contrassegno della lista nonché i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto così espresso è valido sia per il candidato uninominale sia per la lista.
2) Tracciando un segno solo sul nome del candidato nel collegiouninominale. Il voto è comunque valido anche per la lista collegata.