Gli spazi di autodeterminazione riconosciuti ai “grandi minori”
Grand enfant e diritto di visita
La maggiore età si raggiunge col compimento del diciottesimo anno e, con essa, si acquista la “capacità di agire” ovvero la capacità di porre in essere atti giuridici, con cui si esercitano diritti e si assumono obblighi. Prima di questa età, invece, si è soggetti alla responsabilità dei genitori, che hanno il diritto e dovere di effettuare le scelte corrispondenti al miglior interesse dei propri figli e che ne assumono la rappresentanza. A questa regola generale però, il nostro ordinamento riconosce dei temperamenti, soprattutto per i c.d. “grandi minori”, ovvero per i minorenni più grandi e dotati di capacità di discernimento, ovvero della capacità di effettuare scelte effettivamente corrispondenti al proprio interesse, senza il vaglio dei genitori. Ad esempio il minore che abbia compiuto i sedici anni può essere autorizzato al matrimonio (c.d. minore emancipato), può riconoscere i figli naturali, può esprimere autonomamente il consenso al trattamento dei propri dati personali nell’ambito dei social network (art 8 RDPR 679/2016, in Italia il limite d’età è stato abbassato a 14 anni). Questo perché al “grande minore”, proprio in funzione della capacità di discernimento che si ritiene possa associarsi all’età, viene riconosciuto un ruolo attivo nei rapporti di diritto privato che lo interessano. Anche a livello internazionale si riconoscono al minore (a tutti i minori) una serie di libertà, tese a valorizzarne la personalità ed a consentirne un sano sviluppo. Pensiamo alla Convenzione di New York del 1989 che, all’art. 13, riconosce il diritto del fanciullo alla libertà di espressione, che comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni ed idee di ogni specie, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica. Pensiamo ancora al riconoscimento, postulato dalla medesima convenzione all’art 14, dellalibertà di pensiero, di coscienza e di religione, con collaterale diritto/dovere dei genitori di guidare i figli nell’ esercizio di queste libertà nella maniera più corrispondente allo sviluppo delle loro capacità. Quindi c’è un’attenzione alla volontà del minore, alla sua personalità e soggettività, con il riconoscimento della libertà di esprimerle. Libertà che, massimamente, deve essergli riconosciuta laddove si discuta di suoi interessi e di suoi diritti,affinchè possa dirsi “soggetto di diritto” e non “oggetto di diritto”. Tale impostazione si riflette, nel nostro ordinamento interno, nel diritto del minore ad essere ascoltato in tutti i giudizi che lo riguardano, ritenendolo soggetto idoneo ad individuare la soluzione meglio corrispondente al proprio interesse. Il diritto d’ascolto è riconosciuto ai minori che abbiano compiuto i dodici anni e anche a quelli di età minore se dotati di discernimento. In un contesto, internazionale e nazionale, come quello sopra brevemente tracciato, è lecito chiedersi se il “grande minore” possa decidere in autonomia quando e come incontrare il genitore separato con cui non convive. Infatti, come noto, quando una coppia di genitori decide di vivere separatamente, è necessario regolamentare sia l’affidamento dei figli minori (quale genitore deve adottare le scelte per i figli), sia il loro collocamento (presso quale genitore saranno prevalentemente collocati), sia il diritto di visita del genitore non collocatario (con cui i figli non convivono in maniera prevalente). Il diritto di visita può essere regolamentato in modo diverso: mediante un calendario fisso o con criteri più elastici che si adattano alle necessità dei genitori o dei minori.E’ anche possibile un collocamento paritetico, con periodi di permanenza pari con entrambi i genitori.In ogni caso, comunque, sono i genitori a regolamentare questo diritto (o il giudice nel caso in cui i genitori non trovino un accordo). Ebbene, nel caso dei “grandi minori” è senz’altro possibile e coerente con quanto sopra affermato in linea di principio, lasciare il minore libero di decidere quando e come incontrare il genitore non convivente, col quale dovrà mantenere/costruire una relazione adulta e non necessariamente mediata dagli accordi tra i suoi genitori. In questo senso si è recentemente espressa la giurisprudenza di merito, proprio in relazione ad una sedicenne, ritenendo “di rimettere alla libera scelta della minore i tempi di permanenza con la madre, previo accordo con quest’ultima e notiziando preventivamente il padre. Si ritiene, infatti, che il c.d. grandenfant, quale “soggetto” dei rapporti genitoriali e non più oggetto - salvo casi particolari (es. in presenza di patologie o incapacità di discernimento) - possa egli stesso organizzare con i genitori i tempi e i modi della frequentazione” (Tribunale di Gorizia, decreto del 07.09.2023).
Avv. Alessandra Lupi
Se avete domane o dubbi su questo argomento potete scriverle all’indirizzo e mailstudiolegaleal@virgilio.it. L’Avv. Alessandra Lupi riceve a Roma e Lido dei Pini, previo appuntamento telefonico ai numeri 06.9178201- 349.6358027. (Instagram @alessandralupiavv, #iltaccuinogiuridicodellavvalessandralupi)
Protesta dei militanti di CasaPound Anzio-Nettuno per via Colle Capitolino
Strada facendo... tranne qui
Nella notte del 21 febbraio i militanti di Casapound Anzio Nettuno hanno affisso uno striscione provocatorio: “Strada Facendo Tranne Qui”, per segnalare che la strada di collegamento interna nel quartiere di Colle Cocchino, denominata via Colle Capitolino, ogni volta che si verificano piogge si riempie di acqua e profonde pozzanghere diventando così impraticabile.
Accade spesso che le strade principali del territorio vengano occupate, come la Nettunense negli ultimi tempi, dai lavori di rifacimento o riparazione causando rallentamenti alla normale marcia. I percorsi alternativi, come in questo caso Via Colle Capitolino, collegamento tra zona centrale di Anzio e la zona Falasche, sono invece abbandonati e impraticabili costringendo i cittadini a lunghe file e sfavorendo la circolazione in tutto il territorio.
Richiediamo al Comune un immediato intervento per il rifacimento del manto stradale poiché la via sarebbe di estrema utilità per l’intera cittadinanza, per non causare ulteriore traffico ed affollamento su strade principali a qualsiasi ora del giorno, rendendola così praticabile in sicurezza.