Il Litorale • 10/2019
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ANNO XIX - N° 10 - 16/31 MAGGIO 2019 Il Litorale Pag. 19
mente istituite nel territorio degli altri Paesi mem-
bri dell’Unione europea anche gli elettori che si
trovino temporaneamente in altro Paese UE per
motivi di lavoro o di studio, nonché gli elettori fa-
miliari con essi conviventi che hanno presentato
domanda entro il 7 marzo scorso.
Gli italiani residenti all'estero in Paesi non apparte-
nenti all’Unione Europea devono invece necessa-
riamente venire in Italia a votare, presso il comune
di iscrizione nelle liste elettorali. I comuni inviano
ai nostri connazionali all'estero le cartoline-avviso
con l'indicazione della data della votazione.
Per le elezioni europee non è previsto il voto per
corrispondenza all'estero.
5) I cittadini degli altri Paesi dell'Unione euro-
pea residenti in Italia possono votare qui alle
elezioni europee?
Si.
I cittadini di altro Paese dell’Unione Europea resi-
denti in Italia, che intendano votare esclusivamente
per i membri del Parlamento europeo spettanti al-
l’Italia, possono esercitare il diritto di voto in Italia
previa presentazione di apposita domanda al comu-
ne di residenza entro il termine di legge, scaduto il
25 febbraio scorso.
6) Come può esercitare il diritto di voto chi si
trova ricoverato in un ospedale?
L'elettore che sia degente in un ospedale o casa di
cura è ammesso a votare nel luogo di ricovero. A
tal fine deve presentare al Sindaco un'apposita di-
chiarazione recante la volontà di esprimere il voto
nel luogo di cura e l'attestazione del direttore sani-
tario dello stesso luogo di cura comprovante il rico-
vero.
La dichiarazione, da inoltrare per il tramite del di-
rettore amministrativo o del segretario dell'istituto
di cura, deve pervenire al suddetto Comune non ol-
tre il terzo giorno antecedente la votazione, e cioè
non oltre il 23 maggio 2019.
7) Quali elettori diversamente abili hanno dirit-
to ad essere accompagnati da un altro elettore
nella cabina elettorale per esercitare il diritto di
voto?
Possono essere accompagnati all'interno della cabi-
na elettorale solo gli elettori diversamente abili che
siano fisicamente impediti nell'espressione autono-
ma del voto, e cioè i non vedenti, gli amputati delle
mani e gli affetti da paralisi o da altro impedimento
di analoga gravità che impedisce loro la possibilità
di votare autonomamente.
Sono ammessi all'espressione del voto con l'assi-
stenza di un altro elettore coloro che, presentando
apposita certificazione sanitaria, abbiano ottenuto,
da parte del comune nelle cui liste elettorali sono
iscritti, l'inserimento sulla propria tessera elettorale
dell'annotazione del diritto al voto assistito median-
te apposizione dell'apposito codice (AVD).
Sono ammessi a votare con un accompagnatore an-
che gli elettori il cui impedimento fisico nell'e-
spressione autonoma del voto sia evidente.
Quando manchi il suddetto simbolo o codice sulla
tessera elettorale o quando l'impedimento fisico
non sia evidente, il diritto al voto assistito può es-
sere dimostrato con un certificato medico - redatto
da un funzionario medico designato dai competenti
organi dell'Azienda sanitaria locale - nel quale sia
espressamente attestato che l'infermità fisica impe-
disce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto
di un altro elettore.
L'ammissione al voto assistito non è quindi consen-
tita per infermità che non influiscono sulla capacità
visiva oppure sul movimento degli arti superiori,
ivicomprese le infermità che riguardano esclusiva-
mente la sfera psichica dell'elettore.
Gli handicap di natura psichica hanno infatti rile-
vanza ai fini del diritto al voto assistito solo quando
la relativa condizione patologica comporti anche
una menomazione fisica che incida sulla capacità
di esercitare materialmente il diritto di voto. Si pre-
cisa che nessun elettore può esercitare la funzione
di accompagnatore per più di un invalido.
8) Sono previste particolari modalità per con-
sentire l'espressione del voto da parte degli elet-
tori affetti da gravi infermità che ne rendono
impossibile l'allontanamento dalla propria abi-
tazione?
Sì.
Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali da
renderne impossibile l’allontanamento dall’abita-
zione in cui dimorano (anche con l’ausilio dei ser-
vizi di trasporto messi a disposizione dal comune
per agevolare il raggiungimento del seggio da parte
dei portatori di handicap), e gli elettori affetti da
gravi infermità, che si trovino in dipendenza conti-
nuativa da apparecchiature elettromedicali tali da
impedirne l’allontanamento dall’abitazione, hanno
la possibilità di votare a domicilio.
La domanda, corredata da un certificato medico
della ASL e dalla copia della tessera elettorale, de-
ve pervenire al comune di iscrizione elettorale en-
tro il ventesimo giorno antecedente la data della
votazione, e cioè entro il 6 maggio 2019.
9) Quali sono i documenti di identità da presen-
tare al momento del voto?
I documenti di identità da presentare al momento
del voto sono quelli ricompresi in una delle tre se-
guenti categorie:
a) carta d'identità o altro documento d'identificazio-
ne munito di fotografia, rilasciato dalla pubblica
amministrazione;
b) tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione
nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché mu-
nita di fotografia e convalidata da un Comando mi-
litare;
c) tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine
professionale, purché munita di fotografia.
10) Vorrei chiedere al mio Comune la carta d'i-
dentità elettronica (CIE). Se il 26 maggio prossi-
mo la CIE non mi sarà stata ancora consegnata,
in mancanza di altro documento d'identificazio-
ne, potrò votare con la ricevuta di richiesta della
CIE?
Si.
La ricevuta della richiesta, infatti, contiene la foto-
grafia e i dati anagrafici del richiedente la CIE ed il
numero della CIE cui si riferisce. Essa pertanto co-
stituisce documento di riconoscimento ai sensi del-
l'art.1, comma 1, lettera c), del d.P.R. n.445/2000.
11) È prevista la presenza di cittadini autorizzati
a vigilare sulle operazioni di voto e scrutinio
analogamente a quanto previsto per i rappre-
sentanti di lista nelle elezioni politiche?
Si.
I delegati delle liste dei candidati, indicati nella di-
chiarazione di presentazione di ciascuna lista, pos-
sono designare, presso ogni seggio elettorale, due
propri rappresentanti, uno effettivo e l'altro sup-
plente, per assistere a tutte le operazioni di voto e
di scrutinio.
12) I dipendenti di Poste Italiane possono eserci-
tare le funzioni di presidente di seggio elettorale,
di scrutatore e di segretario?
No.
L’art.38 del d.P.R. 30 marzo 1957, n.361, stabilisce
espressamente (come peraltro l'art.23 del d.P.R. 16
maggio 1960, n.570 “Testo unico delle leggi per la
composizione e la elezione degli organi delle am-
ministrazioni comunali” per le elezioni amministra-
tive) che i dipendenti delle Poste non possono eser-
citare tali funzioni.
L'esclusione dallo svolgimento di funzioni presso i
seggi elettorali per tale categoria di lavoratori è
collegata ai compiti loro attribuiti per l'espletamen-
to di attività essenziali all'esecuzione delle com-
plesse procedure elettorali.
La modifica dello stato giuridico del personale che
svolge il servizio postale non ha infatti modificato
la natura delle attività ad esso connesse, rimaste di
assoluto interesse pubblico e funzionali al regolare
svolgimento delle consultazioni.
13) I detenuti hanno diritto di voto?
Il diritto di prendere parte alla votazione è ricono-
sciuto ai detenuti che non siano incorsi nella perdi-
ta della capacità elettorale (a seguito dell’interdi-
zione temporanea o definitiva dai pubblici uffici).
Gli interessati devono far pervenire al sindaco del
comune, non oltre il terzo giorno antecedente la da-
ta della votazione, e cioè non oltre il 23 maggio
2019, una dichiarazione attestante la volontà di
esprimere il voto nel luogo di detenzione.
La dichiarazione, che deve espressamente indicare
il numero della sezione alla quale l'elettore è asse-
gnato, deve recare in calce l'attestazione del diret-
tore dell'istituto comprovante la detenzione dell'e-
lettore ed è inoltrata al comune per il tramite del di-
rettore stesso.
14) Quali sono le modalità di espressione del vo-
to?
L’elettore ha diritto di manifestare il voto di lista
tracciando con la matita copiativa un segno sul
contrassegno corrispondente alla lista prescelta o
nel rettangolo che lo contiene (art.58, secondo
comma del T.U. n.361/57).
L’elettore può altresì esprimere voti di preferenza,
fino ad un massimo di tre.
Nel caso di più preferenze espresse, queste devono
riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annul-
lamento della seconda e della terza preferenza
(art.14, primo comma, della legge n.18/79). Una
sola preferenza può essere espressa per i candidati
compresi nelle liste di minoranze linguistiche.
La preferenza deve essere manifestata esclusiva-
mente per candidati compresi nella lista votata.
Il voto di preferenza si esprime scrivendo, con la
matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a
fianco del contrassegno della lista votata, il nome e
il cognome o solo il cognome dei candidati preferi-
ti, compresi nella lista medesima. In caso di identi-
tà di cognome fra i candidati deve scriversi sempre
il nome ed il cognome e, se occorre, la data e il
luogo di nascita.
Qualora il candidato abbia due cognomi, l’elettore,
nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L’in-
dicazione deve contenere entrambi i cognomi
quando vi sia possibilità di confusione tra i candi-
dati.
L’elettore, dopo aver votato, deve aver cura di pie-
gare la scheda all’interno della cabina elettorale e
deve restituirla, debitamente piegata, al presidente
di seggio (art.58, secondo e terzo comma, del T.U.
n.361/57).
15) Si può accedere nella cabina elettorale con il
telefono cellulare?
No.
Il telefono cellulare dev'essere consegnato ai com-
ponenti del seggio prima di entrare nella cabina
elettorale.
Sono previste sanzioni per coloro i quali non si at-
tengono a tale disposizione.
16) Nel caso in cui l'elettore si renda conto di
avere sbagliato, può sostituire la scheda e ripete-
re la votazione?
Si, secondo la più recente giurisprudenza, l'elettore
che si rende conto di aver sbagliato nel votare può
chiedere al presidente del seggio di sostituire la
scheda stessa, potendo esprimere nuovamente il
proprio voto. A tal fine, il presidente gli consegnerà
una nuova scheda, inserendo quella sostituita tra le
“schede deteriorate”.
17) I minori possono accedere nella cabina elet-
torale con il proprio genitore?
No.
L'elettore deve recarsi da solo nella cabina elettora-
le e non può quindi portare con sé dei minori.
18) Chi detiene legalmente un'arma, può acce-
dere al seggio armato?
No.
Gli elettori non possono entrare nella sala delle ele-
zioni armati o muniti di strumenti atti ad offendere.
19) Quali disposizioni sono state introdotte dalla
legge 3 novembre 2017, n.165 in materia di tra-
sparenza?
Ai sensi dell’art.4 della legge 3 novembre 2017,
n.165 e dell’art.11 della legge 24 gennaio 1979,
n.18, in un’apposita sezione del sito internet del
Ministero dell’interno (denominata “Elezioni tra-
sparenti”) sono pubblicati - in maniera facilmente
accessibile - per ciascun partito, movimento e
gruppo politico organizzato che abbia presentato li-
ste:
a) il contrassegno depositato, con l’indicazione del
soggetto che ha conferito il mandato per il deposi-
to;
b) lo statuto ovvero la dichiarazione di trasparenza.
Nella medesima sezione del sito sono pubblicate,
per ciascun partito, movimento o gruppo politico
organizzato, le liste di candidati presentate per cia-
scuna circoscrizione.
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