L’approfondimento dell’Avvocata Alessandra Lupi
Diritto d’abitazione e d’uso
L’art. 540 del codice civile prevede che, alla morte di un coniuge, venga riservata al coniuge superstite una quota dell’eredità, nonché il diritto di abitazione sulla casa familiare ed il diritto d’ uso sui beni che la corredano. In altre parole, successivamente alla morte di un coniuge, l’altro può continuare a vivere nella casa familiare utilizzando i beni che contiene, ma solo se la casa era di proprietà del coniuge deceduto o comune ad entrambi i coniugi. Si tratta di una riserva, generalmente inquadrata in termini di legato ex lege, il cui scopo è quello di offrire una tutela sia patrimoniale che morale al coniuge superstite, non privandolo dell’abitazione in cui ha convissuto con l’altro, dei ricordi che evoca e della stabilità delle abitudini di vita che consente.
La stessa norma si applica anche alle parti dell’unione civile (tra coppie delle stesso sesso). Un diritto similare è riconosciuto alle “coppie di fatto” regolate dalla legge Cirinnà (L. 76/2016), per le quali però il diritto di abitazione non è vitalizio ma soggetto a precisi termini: se il convivente premorto era anche il proprietario dell’immobile in cui si è svolta la convivenza, l’altro ha diritto di continuare ad abitare nello stesso immobile per due anni, o per un periodo pari alla durata della convivenza se superiore ai due anni, ma comunque per un periodo non superiore a 5 anni. Se il convivente superstite ha figli minori o disabili che coabitavano con lui, ha diritto a continuare ad abitare nella casa per un periodo non inferiore a 3 anni.
Nel corso degli anni, dottrina e giurisprudenza hanno avuto occasione di approfondire i limiti ed i punti problematici di questa riserva a favore del coniuge che, come facilmente intuibile, può essere malvista dagli altri eventuali coeredi che la subiscono e che non possono disporre liberamente dell’immobile caduto in successione.
Uno dei tanti nodi interpretativi su cui si registra un contrasto, riguarda l’estensione della riserva anche al coniuge separato. Come abbiamo già avuto modo di approfondire sulle pagine di questo periodico, la separazione non scioglie in modo definitivo il vincolo matrimoniale ed il coniuge separato senza addebito, quindi senza che gli sia stata attribuita la responsabilità della separazione, conserva tutti i diritti successori propri del coniuge. Conserva quindi anche il diritto di abitazione ed uso dell’immobile adibito a residenza familiare?
Secondo alcuni interpreti per “casa familiare” deve intendersi solo quella di residenza comune dei due coniugi al momento dell’apertura della successione, ovvero al momento del decesso di uno dei coniugi. Ne deriva che dopo la separazione, non essendoci più una residenza familiare comune perché i coniugi vivono separatamente, non sussisterebbe più neanche il diritto d’abitazione.
Secondo una diversa opinione, oggetto dei diritti di abitazione e di uso dovrebbe essere l’ultima casa che fu di residenza comune anche se in un tempo anteriore all’apertura della successione. Ne consegue che, anche il coniuge che se ne fosse allontanato dopo la separazione, avrebbe diritto a farvi ritorno per esercitare la riserva riconosciuta dall’art 540 cc.
Secondo un’altra tesi, il coniuge superstite conserva il diritto d’abitazione solo se, al momento del decesso dell’altro, si trovava a vivere nell’immobile che fu di residenza comune, perché assegnatogli dal giudice in sede di separazione o per accordo tra le parti.
In una recente sentenza la Cassazione, modificando un suo precedente orientamento che propendeva per la prima linea interpretativa sopra ricordata, ha ritenuto che “si deve affermare la prevalenza degli argomenti che inducono ad accogliere la tesi secondo la quale l’adibizione della casa a residenza familiare non deve essere necessariamente in atto nel momento di apertura della successione, e pertanto non viene meno per il solo fatto della separazione legale”.
Nella pronuncia quindi si sposa la seconda corrente interpretativa tra quelle sopra elencate, precisando che “in base a questa opinione i presupposti per la nascita del diritto mancherebbero solo qualora, dopo la separazione, la casa fosse stata abbandonata da entrambi i coniugi o avesse comunque perduto ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l’originaria destinazione familiare. In tal caso, essendo cessata l’adibizione a residenza della famiglia, i diritti di abitazione e di uso non sorgono per difetto del presupposto oggettivo, mentre i presupposti continuerebbero a sussistere anche quando la successione si sia aperta in favore di quello che se ne fosse allontanato, lasciando a viverci l’altro ora defunto” (Cass. 22566/23)
La pluralità di interpretazioni, all’interno della stessa Corte di Cassazione, rende l’idea di quanto l’argomento resti controverso, tant’è che la medesima Corte auspica un intervento chiarificatore del legislatore, quanto mai opportuno per conferire uniformità applicativa e chiarezza ad un diritto tanto rilevante nella vita delle persone.
In attesa dell’intervento normativo, il consiglio di chiusura è di rivolgersi sempre al proprio avvocato di fiducia per una valutazione della situazione e per individuare la strategia migliore a tutelare i propri interessi.
Avv. Alessandra Lupi
Se avete domande su questo argomento potete scriverle all’indirizzo mail studiolegaleal@virgilio.it.
L’Avv. Alessandra Lupi riceve a Roma ed a Lido dei Pini previo appuntamento telefonico da prendersi ai numeri 06.9178201–g349.6358027 (instagram: @alessandralupiavv, #iltaccuinogiuridicodellavvalessandralupi)
Nel teatro presso la Chiesa San Pietro in Claver ed al Forte Sangallo
Mostra “Angeli e Demoni”
Sono stati tanti gli apprezzamenti lusinghieri per i successi conseguiti ultimamente dai ‘Poeti Estinti’nel territorio di Anzio e Nettuno.
Con l’approssimarsi delle festività natalizie, il Presidente, nonché regista delle loro performance, Maurizio Stasi, ha organizzato due eventi singolari che hanno suscitato interesse e curiosità da parte dell’uditorio. Il primo, venerdì 1° dicembre, li ha visti interpreti della piece ‘E la Storia continua’ presso il Teatro attiguo alla Chiesa di San Pietro in Claver. Fra un intermezzo di musica sacra e l’altro, hanno rappresentato: ‘26 Dicembre’ ossia le considerazioni di quattro donne ebree e del marito di una di loro che parlano degli eventi miracolosi dopo la nascita di Gesù Bambino (interpreti Lucia Catacci, Maria Grazia Vasta, Maria Vittoria Catapano, Danila Marzia Venezia); a seguire ‘La passione di Cristo’, scritta da Giacomo Antognarelli in dialetto romanesco, tutta in versi endecasillabi ed in rima alternata (interpreti Emma Paoletti, Maurizio Stasi e Giacomo Antognarelli); infine brani tratti dagli ‘Atti degli Apostoli’ (interpreti Maria Grazia Vasta e Maurizio Stasi).
Ha presentato l’evento Rita Cerasani. I dovuti ringraziamenti vanno a Padre Jefferson ed a Elisabetta per la fattiva collaborazione. Venerdì 8 dicembre, nell’ambito della Mostra ‘Angeli e Demoni’, organizzata da ‘CittàInsieme’, con Presidente Claudio Tondi, di nuovo ‘I Poeti Estinti’ si sono esibiti nella sala a piano terra del Forte Sangallo, presentando ognuno una poesia o un brano inedito, scritto da loro appositamente per l’occasione ed in tema con la Mostra. Ricordiamo la poetessa Cristiana Temperilli con ‘Risalgo a fatica; i poeti Danila Marzia Venezia e Piero Cannellini in ‘Angeli a confronto’ ; il duo Lucia Catacci (scrittrice) e Cristiana Temperilli nel brano ‘Gli Angeli esistono’; il Maestro Giacomo Antognarelli con una sua poesia in rima alternata ‘Gesù e Andrea’; la poetessa Maria Grazia Scordino nel sonetto ‘La Dea Bendata’; la scrittrice Maria Grazia Vasta nel brano ‘La Sentinella’; la poetessa Maria Vittoria Catapano in ‘Il male Oscuro’; il Presidente Maurizio Stasi nel brano ‘Io sono Lucifero’; il duo Paola Leoncini (scrittrice) e Piero Cannellini in ‘L’uomo non è mai sazio’; la poetessa Rita Cerasani e l’attore Claudio Tondi nel brano ‘Brutti ricordi’; la poetessa Rosa Marzulli che ha letto la sua poesia ‘Palude’ e per finire la poetessa Rossana Venturelli che ha presentato ‘Le due facce della vita’. Anche durante questo secondo evento gli interventi sono stati intervallati da brani di musica classica sapientemente scelti dal Presidente.
Gli Angeli ed i Demoni sono esseri spirituali di natura superiore , creati da Dio che hanno scelto, i primi l’obbedienza al Creatore ed i secondi la ribellione. Sono altresì la rappresentazione del positivo e del negativo, forze che ci salvano o ci ostacolano e proprio questo dualismo, questa continua lotta tra il Bene ed il Male hanno rappresentato ‘I Poeti Estinti’ riscuotendo un grande successo dal pubblico presente. Ricordiamo che ogni pomeriggio della Mostra ‘Angeli e Demoni, conclusasi con il finissage del 10 dicembre, si sono svolti eventi molto significativi.
Il 5 dicembre ‘Omaggio a Calvino’con Paola Leoncini e Sandro Vaggi; il 6 dicembre “Mo’ vene Natale” (monologo di Fiore Leveque); il 7 dicembre ‘Maria, donna nel Vangelo e nell’arte’ (conversazione del Prof. Clemente Marigliani); sabato 9 dicembre ‘Barocco e non solo’ con Antonio Silvestri.
Le 40 opere della Mostra sono state molto ammirate denotando grande ricercatezza e perizia pittorico- grafica e soprattutto passione nei confronti della tematica da parte dei 28 espositori.
Un grazie particolare va agli autori dell’installazione Leonardo Leonardi e Silvana Maltese.
Le foto sono di Roberto Faccenda.
Rita Cerasani
Presepe artistico
E’ possibile visitare il Presepe artistico allestito nella Chiesa dei SS. Anna e Gioacchino (Centro Ecumenico) di Lavinio dal 8 dicembre al 2 febbraio.
Orario consigliato mezz’ora prima e dopo le S. Messe (festivi 8.00 -10.00 - 11.30 - 18.00 - giorni feriali ore 18.00).
Il Presepe è caratterizzato da gioco di acqua (fiume), luci (dissolvenza giorno e notte) e statuine di 30 cm in movimento.
Il presepe è stato realizzato dallo scrivente in collaborazione con Carmine Casale che ha curato l’impianto elettrico.
Luca Mercurio