LAVINIO MARE DA RISPETTARE
a cura di Giuseppe Coppeta
PRESSING DA PARTE DELLA EX COMMISSIONE STRAORDINARIA DEL COMUNE DI ANZIO SUL CONSORZIO DI LAVINIO MARE.
A CHI TOCCHERA’ L’EVENTUALE SCIOGLIMENTO DEL CONSORZIO?
AVVISI DI PAGAMENTO SCAMBIATI DAI CITTADINI PER CARTELLE ESATTORIALI
Il Cittadino con l’arrivo del Nuovo Anno auspica un anno migliore di quello passato, pieno di cose belle e soprattutto di nuove entrate, ma puntualmente a rovinare la festa, al posto di buone notizie arrivano come in questo caso, “avvisi” di pagamento da parte del “Consorzio di Lavinio S. Olivo e S. Anastasio”, più comunemente conosciuto come “Consorzio di Lavinio Mare”. Su Facebook non c’è un Gruppo dove non ci si lamenta di questi avvisi che l’Agenzia delle Entrate su richiesta del Consorzio di Lavinio sta recapitando a tutti coloro che gravitano nell’area consortile, chiedendo loro di pagare le quote spettanti. I consorziati si chiedono se è lecito o meno questa prassi. Iniziamo subito con il dire che al momento e finché le cose non cambiano, non solo è lecita ma anche molto pericoloso per le proprie tasche non pagare, poiché l’iter procedurale è identico a quello che l’Agenzia delle Entrate applica per gli altri Enti Statali, parastatali e vari Ordini professionali per cui, a secondo della somma a debito, è prevista la trascrizione di ipoteche sui beni come gli autoveicoli e la propria casa e qui chi ci rimette davvero sono i proprietari delle seconde case. Capitolo a parte per chi per un motivo o per un altro non è più a favore del Consorzio, viene da chiedersi a cosa serve tenerlo ancora in piedi se il Comune di Anzio gli ha sottratto una buona parte delle manutenzioni delle strade e del verde Pubblico del territorio di Lavinio Mare? Questa domanda se l’è posta anche la ex Commissione Straordinaria del Comune di Anzio che alcuni mesi prima della fine del suo mandato, ha incaricato un professionista ovvero l’Architetto Pio Tacconi supportato da alcuni tecnici del Comune, proprio per conoscere se o meno il Consorzio di Lavinio avesse ancora quelle peculiarità per continuare a portare avanti la sua opera, riconosciuta e approvata il “27/7/1951” dall’allora Consiglio Comunale di Anzio che ne approvò la proposta di costituzione del Consorzio di Lavinio S. Olivo e S. Anastasio e il relativo “statuto”. Tale relazione data 16/10/2024 a firma dell’Arch. Pio TACCONI e voluta dalla Commissione Straordinaria Antimafia del Comune di Anzio, riporta integralmente lo stato pregresso che ha dato luogo alla costituzione del Consorzio e quello attuale, con delle considerazioni su quanto svolto dal Consorzio sia sul piano dei lavori di manutenzione strade e sia sulla richiesta dei pagamenti ai proprietari degli immobili che gravitano sul territorio riconosciuto come “consortile”. Il Comune di Anzio con “Nota prot. 976 dell’8.11.2024”, ha trasmesso la suddetta Relazione al Consorzio di Lavinio, invitandolo a fornire, entro trenta giorni, ogni utile chiarimento sui rilievi mossi nella Relazione stessa. Il Consorzio di Lavinio a sua volta, “con lettera Prot. 1026 Amm. Anzio datata 04 dicembre 2024”, avendo per oggetto “Chiarimenti del Consorzio di Lavinio S. Olivo S. Anastasio alla relazione del Tecnico di Supporto della Commissione Straordinaria”, fornisce risposte ai rilievi mossi dalla Relazione ed essendo un documento di interesse Pubblico, vengono qui riportati alcuni passaggi di notevole interesse per i Cittadini che abitano a Lavinio Mare e che oltre a pagare le Tasse al Comune, pagano anche una quota extra al Consorzio di Lavinio.
Rilievo n. 1 • Osserva il Tecnico di Supporto che dal punto di vista catastale ad oggi le strade della zona di Lavinio Mare risultano classificate come strade pubbliche.
Replica - Questo primo rilievo introduce il tema centrale su cui si incentra la Relazione in argomento, nella quale si sostiene che le strade vicinali del Consorzio sarebbero da tempo diventate strade pubbliche urbane (v. infra). Tuttavia, per quanto detto in premessa e per i motivi che seguono, deve senza dubbio affermarsi che le strade vicinali sono di proprietà del Consorzio…
Rilievo n. 2 • Osserva il Tecnico di Supporto che in base all’art. 2 dell’Accordo stipulato nel 2016 tra Comune e Consorzio, alcune strade che originariamente erano parte del Consorzio (ossia: Via degli Olivi, Via Stella Marina, Stradone S. Anastasio, Viale Virgilio, Viale Re Latino, Lungomare Enea, Lungomare Celeste, Piazza Lavinia, Via alla Marina, Via di Valle Schioia (da Piazza del Consorzio fino ad intersezione con Via alla Marina), Via Ardeatina) sono state cedute al Comune ai sensi della Delibera di Giunta n. 561 del 21.04.1983, e che nonostante il Comune ne abbia assunto la manutenzione, sistemazione o ricostruzione, non si comprende per quale motivo lo stesso articolo 2 dell’Accordo stabilisca che “restano obbligati al pagamento del tributo consortile anche quei proprietari serviti da tali strade ma che in ogni caso le loro proprietà rientrano nel perimetro consortile”;
• di qui la necessità - affermata dal Tecnico di Supporto - di accertare la legittimità di tale previsione; in particolare il motivo per cui i proprietari di fondi serviti da quelle strade “ormai comunali”, siano obbligati a corrispondere un tributo consortile finalizzato alla manutenzione di esse.
Replica del Consorzio - Per quanto riguarda le strade cedute al Comune ai sensi della citata Delibera di Giunta n. 561 del 21.04.1983, l’art. 2 dell’Accordo stipulato nel 2016 tra Comune e Consorzio stabilisce che “Restano obbligati al pagamento del tributo consortile anche quei proprietari serviti da tali strade ma che in ogni caso le loro proprietà rientrano nel perimetro consortile”. Inoltre, l’art. 3 del medesimo Accordo precisa che “In attuazione dello Statuto consortile fanno parte del Consorzio i proprietari di beni immobili compresi in tutto o in parte nel perimetro territoriale di competenze del Consorzio, che possono fare uso, anche soltanto in via potenziale e a prescindere dall’uso effettivo delle strade consortili per recarsi alle loro proprietà, siano dette proprietà contigue o meno alle strade consortili, ed anche se di queste si valgono solo parzialmente, quale accesso secondario, ovvero solo per alcuni tratti”.
Rilievo n. 3 • Osserva il Tecnico di Supporto che ai sensi dell’art. 2 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada) tutte le strade ricadenti nel Consorzio sono classificabili in Categoria “F strade locali”, e per questa ragione da decenni avrebbero perduto il carattere di strade vicinali;
• tali strade non sarebbero più costruite e manutenute “in favore di una collettività di persone qualificate dall’appartenenza ad un gruppo territoriale”, come recita l’art. 2 dell’Accordo stipulato nel 2016 tra Comune e Consorzio, ma sarebbero strade pubbliche urbane, all’interno di una vasta zona di territorio comunale, che oggi non può più considerarsi quella isolata borgata in via di sviluppo che esisteva all’epoca di insediamento del Consorzio, bensì una parte rilevante della città urbanizzata e densamente popolata, come risulterebbe anche dalla classificazione che ne fa il vigente PRG, nel quale le aree di pertinenza consortile sarebbero per la maggior parte definite come “zona B1 - satura”;
• in ogni caso le strade “presunte” consortili, risulterebbero spesso strategiche e necessarie come collegamento interquartiere, o come accesso ai prevalenti servizi e spazi pubblici (piazze, uffici, chiesa, giardini, spiagge, ecc.);
• per tali ragioni occorrerebbe accertare “l’equità e legittimità dell’imposizione di tributi e/o canoni ad un gruppo ristretto di cittadini per la manutenzione di strade a tutti gli effetti pubbliche a servizio dell’intera collettività cittadina al pari di quelle che attraversano ambiti territoriali analoghi a quelli in esame”.
Replica del Consorzio - Nel riportarci a quanto esposto in premessa, nonché a quanto dedotto in replica ai Rilievi n. 1 e n. 2, ed al valore assorbente che le relative deduzioni possiedono, deve rammentarsi che con la citata Deliberazione n. 561 del 18.04.1983 la Giunta Municipale di Anzio dichiarò “soggette a pubblico transito” tutte le strade esistenti sul territorio comunale, ivi comprese quelle “vicinali” di proprietà del Consorzio e ricadenti nel perimetro comprensoriale.
Dunque le strade vicinali del Consorzio hanno assunto carattere pubblico in quanto adducono a luoghi pubblici di interesse generale e vengono abitualmente utilizzate dalla generalità dei cittadini. Una destinazione “ad uso pubblico” che, come noto, è imposta dall’art. 3, n. 52, del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada), trattandosi di strade private interessate da un transito generalizzato tale per cui, a fronte dell’indiscussa proprietà privata del sedime stradale e dei relativi accessori e pertinenze spettante ai proprietari dei fondi riuniti in Consorzio, il Comune vanta sulle medesime un diritto reale di transito ai sensi dell’art. 825 cod. civ., con il correlativo dovere di concorrere alle spese di manutenzione. Un concorso di spese che nel caso in esame è pro-quota, essendo il Consorzio di Lavinio - S. Olivo e S. Anastasio un consorzio privato di gestione ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. Lgt. 1.09.1918 n. 1446.
…Altro omesso.
Rilievo n. 4 • Osserva il Tecnico di Supporto che la realizzazione delle opere di carattere collettivo (strade e annesse infrastrutture) costituiscono il principale scopo statutario del Consorzio, e che tali opere sarebbero state già realizzate e completate, risulterebbero cioè asfaltate e dotate di pubblico acquedotto, di pubblica illuminazione, di pubbliche fognature, oltre alla maggior parte di altri servizi tecnologici (telefono e gas), i cui sottoservizi sarebbero stati consegnati da decenni ai gestori di specifici servizi pubblici (le fognature e l’acquedotto all’Acqualatina S.p.a., e la pubblica illuminazione al Comune); ciò imporrebbe di verificare quale sia oggi il “reale impatto del Consorzio in termini di effettiva pubblica utilità” a distanza di 75 anni dalla sua costituzione, “considerate la profonda mutazione della composizione del territorio d’interesse e del corpo sociale che lo abita”.
Replica del Consorzio - Come emerge dalla documentazione in atti, il Consorzio provvede regolarmente alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le strade del comprensorio. Appare perciò evidente che fino a quando il Consorzio non sarà sciolto per uno dei casi previsti dall’art. 2611 del Codice civile, e le attività statutarie regolarmente svolte, non può allora dubitarsi che il Consorzio stesso svolga compiti di “pubblica utilità”. Come noto, in questo senso sono pronunciate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui “Le strade vicinali soggette a servitù di pubblico transito, integrando effettivamente la rete stradale pubblica a vantaggio della collettività dei cittadini (art. 825 c.c.) soddisfano fini di pubblica utilità corrispondenti a quelli cui servono i beni demaniali, oltre a soddisfare l’interesse privato dei proprietari frontisti” (Cass. S.U. 7.07.1986 n. 4430).
Rilievo n. 5 • Osserva il Tecnico di Supporto che “è nella natura e nei compiti statutari del Consorzio” procedere alla cessione ad altri Enti delle strade che appartengono al Consorzio stesso, qualora “venga accertata la disponibilità, possibilità e volontà di questi ultimi a subentrare in tali funzioni e titolarità”, e che tali natura è compiti siano rinvenibili nell’ultimo paragrafo dell’art. 3 dello Statuto che recita: “Esso (ossia il Consorzio) potrà essere sciolto quando, constatato che gli scopi sopra specificati possono essere assolti da altri enti”.
Replica del Consorzio - Si esprime avviso che il richiamo dell’art. 2 dello Statuto appaia pleonastico, dal momento che ad oggi non risulta che il Comune abbia formalmente manifestato la “disponibilità” e la “volontà” di subentrare nelle funzioni svolte dal Consorzio in uno dei modi previsti dalla legge o dalla volontà delle parti.
Ciò in disparte, si ritiene opportuno riportare il testo dell’art. 2 dello Statuto (per la parte che interessa) a dimostrazione della evidente complessità della procedura di scioglimento del Consorzio rispetto a quella, invero riduttiva, rappresentata nel Rilievo in esame: “Il Consorzio potrà essere disciolto con deliberazione dell’Assemblea Generale, adottata con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino almeno il sessanta per cento di tutti i voti spettanti alla totalità dei consorziati, ed esclusivamente nel caso che gli scopi perseguiti dal Consorzio possano essere realizzati da altri enti aventi finalità analoghe, ivi compreso il Comune di Anzio ove lo stesso intenda istituire una circoscrizione comunale avente estensione geografica coincidente con il territorio consortile, e previa accettazione degli stessi, ovvero potrà essere sciolto con petizione popolare certificata secondo le normative vigenti in materia, sottoscritta da un numero di consorziati in regola con i ruoli e che siano almeno il 60% dei consorziati medesimi. In tali casi, il patrimonio consortile dovrà essere devoluto agli enti che si faranno carico del perseguimento degli scopi del Consorzio e che dovranno impegnarsi a proseguirne la missione istituzionale”.
Rammenta poi il Tecnico di Supporto che il processo di cessione è stato già avviato con Delibera di Giunta n. 561 del 21.04.1983, con la quale vennero cedute al Comune le strade elencate al punto 2 dell’art. 2 dell’Accordo stipulato nel 2016 tra Comune e Consorzio.
Replica del Consorzio - A tale pacifica circostanza è agevole replicare che nulla osta alla possibilità che quel processo di trasferimento del suolo delle strade vicinali al demanio comunale, avviato nel 1983, possa proseguire e compiersi in uno dei modi previsti dalla legge (atto negoziale, atto ablatorio, usucapione o dicatio ad patriam).
Rilievo n. 6 • Osserva il Tecnico di Supporto che all’art. 5 dell’Accordo stipulato nel 2016 tra Comune e Consorzio, non risultano definiti i criteri in base ai quali la contribuzione del Comune alle spese consortili è stata fissata nella misura del 45%.
Replica del Consorzio - Va detto che nel citato Accordo del 2016 tale quota percentuale è stata fissata in ottemperanza ad uno dei rilievi formulati nella citata delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione - Area Vigilanza n. 33 del 6.05.2015, che sul punto aveva infatti ritenuto “necessario […] specificare la quota di partecipazione del Comune come stabilito dall’art. 3 [del D.lgs. Lgt. n. 1446/1918]”. La questione è tuttavia irrilevante, considerato che nelle convenzioni stipulate tra il Comune ed il Consorzio la quota del contributo è stata sempre fissata in € 153.000,00 (si veda la convenzione con il Comune di Anzio approvata con la delibera n. 303 del 30.10.2001 citata nelle premesse).
…Altro omesso…
Rilievo n. 7 • Osserva il Tecnico di Supporto che conformemente D.lgs. Lgt. n. 1446/1918, l’art. 9 dell’Accordo stipulato nel 2016 tra Comune e Consorzio, stabilisce che il Sindaco o un suo delegato debbano partecipare all’Assemblea dei soci per esprimere un voto proporzionale al contributo che il Comune versa al Consorzio;
…Altro omesso…
Replica del Consorzio - Le osservazioni del Tecnico di Supporto appaiono invero generiche, giacché non poggiate su elementi obiettivi. Va detto che è agli atti del Consorzio e del Comune (e ciò valga in generale per tutti i suindicati rilievi) la documentazione che attesta inequivocabilmente che tutte le deliberazioni assunte dal Consorzio sono sempre state approvate con la partecipazione ed il voto del sindaco o di un suo rappresentante …altro omesso…
Nel frattempo ci sono state le elezioni del Consiglio Comunale e la vittoria del Centro Sinistra con la nomina a sindaco di Anzio di Aurelio LO FAZIO, e visto e considerato che il Consiglio Comunale può mettere fine a questa diatriba tra il Comune e il Consorzio di Lavinio e tra questo e i Cittadini proprietari di immobili e terreni che ricadono nell’area consortile, ci auguriamo un intervento dei nostri rappresentanti che chiariscano una volta per tutte, se il Consorzio debba o meno continuare la sua missione risalente al lontano anno 1950.
Giuseppe Coppeta