voratori autonomi come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavorative”?
È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al (dal) lavoro, anche tramite l’autodichiarazione di cui alla FAQ n. 2 o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.
24. Se abito in un Comune e lavoro in un altro, posso fare “avanti e indietro”?
In questi casi lo spostamento è giustificato per esigenze lavorative, se non è possibile lavorare da casa.
25. Sono una guida turistica che effettua visite guidate all’aperto per gruppi turistici. Posso continuare a svolgere la mia attività?
L’attività di guida turistica all’aperto è sottoposta alla disciplina generale in tema di limitazioni agli spostamenti. Pertanto, essa è consentita in area gialla e arancione, nell’osservanza delle restrizioni alla circolazione rispettivamente dettate per i territori classificati in tali aree. Lo svolgimento di visite turistiche guidate non è invece consentito in area rossa, essendo in quest’ultima previsto il divieto di spostamenti non giustificati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Nei casi in cui è consentita, l’attività dovrà svolgersi con modalità tali da assicurare il rispetto del divieto di assembramento e nel rispetto delle vigenti norme in materia di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, distanziamento interpersonale e divieto di assembramenti.
26. È possibile spostarsi tra regioni per fare un atto pubblico notarile di compravendita?
Sì, lo spostamento è configurabile come spostamento per ragioni di necessità se l’immobile ad esempio si trova in una regione diversa da quella in cui si vive.
27. Ci si può spostare per andare in chiesa o negli altri luoghi di culto?
È possibile raggiungere il luogo di culto più vicino a casa, intendendo tale spostamento per quanto possibile nelle prossimità della propria abitazione. Infatti, l’accesso ai luoghi di culto è consentito, purché si evitino assembramenti e si assicuri tra i frequentatori la distanza non inferiore a un metro. Possono essere altresì raggiunti i luoghi di culto in occasione degli spostamenti comunque consentiti, cioè quelli determinati da comprovate esigenze lavorative o da necessità, e che si trovino lungo il percorso già previsto, in modo che, in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine, si possa esibire o rendere la autodichiarazione prevista per lo spostamento lavorativo o di necessità. È altresì consentito partecipare alle funzioni religiose, nei limiti e nel rispetto degli specifici protocolli.
28. È possibile uscire di casa per gettare i rifiuti?
Sì, seguendo le normali regole già in vigore in ogni comune. Allo stesso modo, proseguono le attività di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti.
29. Posso uscire con il mio animale da compagnia?
Sì, per le sue esigenze fisiologiche, ma senza assembramenti e mantenendo la distanza di almeno un metro da altre persone.
30. Si possono portare gli animali domestici dal veterinario?
Sì, per esigenze urgenti. I controlli di routine devono essere rinviati.
31. Si può uscire per fare una passeggiata?
Le passeggiate sono ammesse, in quanto attività motoria, esclusivamente in prossimità della propria abitazione. Sono chiaramente ammesse, inoltre, nel caso siano motivate per compiere gli altri spostamenti consentiti (andare al lavoro, motivi di salute o necessità). Per esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione. In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi dell’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di 1 metro fra le persone. Resta comunque consentita la passeggiata, al fine di accompagnare i minori o le persone non completamente autosufficienti, senza che sia in questo caso necessario il rispetto della distanza di un metro.
32. È consentito fare attività motoria?
L’attività motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente e in prossimità della propria abitazione. È obbligatorio rispettare la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e indossare dispositivi di protezione individuale. Sono sempre vietati gli assembramenti.
33. È possibile recarsi in un altro Comune al solo scopo di fare lì attività sportiva?
In alternativa, è possibile varcare i confini comunali mentre si pratica l’attività sportiva (per esempio correndo o valicando un monte), per concluderla comunque all’interno del proprio Comune?
Nell’area rossa è consentito svolgere l’attività sportiva esclusivamente nell’ambito del territorio del proprio Comune, dalle 5.00 alle 22.00, in forma individuale e all’aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri. È tuttavia possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza.
34. L’accesso a parchi e giardini pubblici è consentito?
Sì, salvo diverse specifiche disposizioni delle autorità locali, a condizione del rigoroso rispetto del divieto di assembramento e comunque in prossimità della propria abitazione. È consentito, altresì, l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia. Tra i parchi e i giardini pubblici rientrano anche i parchi e i giardini aperti gratuitamente al pubblico, afferenti a musei e ad altri istituti e luoghi della cultura. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione.
35. Posso utilizzare la bicicletta?
L’uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che vendono generi alimentari o di prima necessità. È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all’aperto nella prossimità di casa propria, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro, o per effettuare attività sportiva, mantenendo la distanza interpersonale di almeno due metri.
36. Posso usare l’automobile con persone non conviventi?
Sì, purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. L’obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore.
37. È consentito, anche al di fuori del Comune ovvero della Regione di residenza, lo svolgimento di attività lavorativa su superfici agricole, anche di limitate dimensioni, adibite alle produzioni per autoconsumo, non adiacenti a prima od altra abitazione?
Sì, la cura dei terreni ai fini di autoproduzione, anche personale e non commerciale, integra il presupposto delle esigenze lavorative. Quindi la coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo (quale ad. esempio quella di raccolta delle olive, conferimento al frantoio e successiva spremitura) sono consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito.
38. Per i cittadini stranieri vigono le stesse limitazioni agli spostamenti che vigono per gli italiani?
Sì, le restrizioni sono valide per tutte le persone presenti sul territorio italiano, a prescindere dalla loro nazionalità. Per gli spostamenti da e per l’estero, oltre a tali restrizioni, si è altresì soggetti alle specifiche disposizioni relative a ciascuno Stato estero, reperibili sul sito istituzionale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
39. Durante i propri spostamenti, è consentito transitare nei territori delle aree con restrizioni diverse dalla propria?
Il transito nelle aree con restrizioni agli spostamenti diverse dalla propria (arancione o gialla) è consentito, come ogni altro spostamento, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità (per esempio l’acquisto di beni necessari) o motivi di salute. È inoltre consentito se strettamente necessario ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, se prevista.
40. È possibile spostarsi tra diversi Comuni e/o Regioni per partecipare alle esequie di parenti stretti?
Il Dpcm 14 gennaio 2014 con