Si comincia ad intravedere uno spiraglio nella saga delle concessioni balneari. Dopo diciotto anni da quando la Direttiva n 123/2006/CE, detta Bolkenstein dal nome del Commissario alla Concorrenza che la produsse, è stata emessa; dopo quattordici anni che essa è stata recepita dal Parlamento Italiano, dopo alcuni anni di tira e molla con la spada di Damocle di una procedura di infrazione bella e pronta contro l’Italia, sembra che la Presidente del Consiglio sia riuscita a metterci una toppa con una soluzione di compromesso. L’Italia rinuncia a difendere la posizione indifendibile della mancanza di scarsità della risorsa in cambio di una ulteriore estensione delle concessioni in essere e qualche accorgimento in favore degli attuali concessionari. Alla iniziale alzata di scudi dei balneari è seguita la ragionevolezza di chi deve far fronte ad una situazione complicata e deve tirarne fuori il meglio. Le concessioni demaniali marittime, ma anche quelle lacustri e fluviali utilizzate per l’esercizio delle attività turistico ricreative sono prorogate fino al 30 settembre del 2027, i Comuni dovranno di indire tassativamente le gare entro il 30 giugno dello stesso anno. Il termine delle concessioni, inoltre, potrà essere prolungato fino al 31 marzo 2028 esclusivamente nei casi di contenziosi in atto o per altre ragioni di oggettiva difficoltà nell’esecuzione delle gare. Sono previsti indennizzi per i concessionari uscenti, a carico dei vincitori di gara, ma non è passato il concetto di prelazione a loro favore, in quanto non ritenuto in linea con la necessità di garantire la libera concorrenza. Viene demandato al Ministero delle Infrastrutture l’onere di decretare un adeguamento dei canoni attualmente in vigore, in molti casi decisamente ridicoli, limitando l’obbligatorietà comunque di un aumento minimo del 10%. Dall’applicabilità della direttiva Bolkenstein vengono escluse le concessioni marine, lacustri e fluviali che riguardano spazi demaniali destinati ad un lunga lista di sport, se praticati nell’ambito di associazioni od organizzazioni riconosciute dalle federazioni. Prerogativa dell’esclusione è che le attività sportive possano essere considerate come attività non economiche in base al diritto dell’Unione europea. Dunque i circoli e le associazioni sportive dilettantistiche restano fuori dal perimetro delle gare di appalto per le concessioni demaniali.Le nuove concessioni avranno una durata da 5 a 20 anni. I Comuni devono definire le modalità della divisione in lotti e deve essere precisato il numero massimo di quelli aggiudicabili a un solo offerente, clausola che dovrebbe servire a tutelare le microimprese ma anche a facilitare il rientro del concessionario nella gestione del proprio spazio demaniale o di uno nella stessa zona. Quanto accaduto a Jesolo, dove un’industria che produce scarpe ha acquisito la concessione di un grande lotto precludendo, con la forza di un notevole impegno economico, che piccoli concessionari potessero rientrare nell’attività, ha fatto rumore ed ha indotto a cercare di moderare l’aspetto puramente commerciale della gara. Nella definizione del punteggio per l’aggiudicazione, saranno valutati anche il rispetto delle tradizioni locali da parte delle impresepartecipanti e l’offerta di servizi che valorizzino le specificità del territorio; l’esperienza tecnica e professionale in attività comparabili; essere stato titolare nei cinque anni precedenti di una concessione come prevalente fonte di reddito personale; i numero di lavoratori che l’offerente si impegna ad assumere dal concessionario uscente; il numero di concessioni di cui è già eventualmente titolare nel territorio concedente, penalizzando i multi-licenziatari e poi gli adempimenti necessari alla difesa dell’ambiente, al decoro ed all’igiene, al risparmio energetico, all’abbattimento delle barriere e le limitazioni per i fruitori fragili ecc. Non sembra che le associazioni di categoria siano particolarmente soddisfatte, anzi si parla di nuovo di barricate. L’elemento maggiormente contestato è il fatto che il corrispettivo economico da riconoscere ai concessionari uscenti sia limitato agli investimenti non ammortizzati ed all’equa remunerazione di quelli effettuati negli ultimi cinque anni escludendo il valore aziendale, quello cioè che identifica un bene economico indipendentemente dal valore fisico della struttura; quello che comunemente si definisce l’avviamento commerciale. Non è chiaro però fino a quanto sarà possibile tirare la corda prima che si spezzi tenendo conto anche delle condizioni che sono state applicate in altre nazioni e del fatto che la procedura di infrazione resta un pericolo imminente.
Sergio Franchi