Un plauso all’operato di Antonio Palombo
Grazie Presidente
Avendo appreso la notizia delle dimissioni di Antonio Palombo, da presidente del nucleo di protezione civile dell’Associazione Nazionale Carabinieri, abbiamo sentito la necessità di sottolineare il grande impegno che egli ha profuso sul nostro territorio. Di questo ne siamo testimoni, per quanto abbiamo potuto vedere con i nostri occhi, durante gli anni in cui siamo stati rappresentanti delle istituzioni.
Ma tra i numerosi interventi, vogliamo ricordare quello durante il periodo del lockdown, durante il quale eravamo volontariamente impegnati, insieme a pochissimi altri consiglieri comunali, alla preparazione e allo smistamento dei pacchi per aiutare i nostri concittadini in difficoltà. Beh, in quei giorni, abbiamo avuto il forte sostegno di molte associazioni di protezione civile di Nettuno e se abbiamo potuto inviare un aiuto, a casa di tutti quelli che ne avevano diritto, è anche merito del grande cuore e della eccezionale capacità organizzativa di Antonio Palombo e dei suoi ragazzi dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Ovviamente anche le altre associazioni hanno fatto altrettanto, ma ci perdoneranno se oggi ci soffermiamo su chi, dopo tanti anni, lascia il suo ruolo di presidente e di anima del suo gruppo. Un grande ringraziamento per il tuo instancabile lavoro per la città nei momenti di difficoltà e di emergenza, da parte nostra, ad Antonio Palombo.
Roberto Alicandri
Marco Federici
Mauro Rizzo
Eletto Zesi
A seguito delle dimissioni del Presidente del Nucleo di Protezione Civile Palombo Antonio avvenute il 27 Luglio 2024, dal 10 Agosto 2024, a seguito della nomina avvenuta dopo la riunione del Consiglio Esecutivo, il nuovo Presidente del Nucleo di Protezione Civile è Zesi Roberto, che prende le redini della Presidenza del Nucleo dopo un affiancamento di un anno e mezzo al Presidente dimissionario, che lo stesso neo Presidente ringrazia.
Roberto Zesi è stato indirizzato al Nucleo di Nettuno ed Anzio, dal SeCoV Anc dopo una lunga militanza ed esperienza acquisita presso il Nucleo di Protezione Civile Associazione Nazionale Carabinieri Aprilia 70, (circa 18 anni) dove ha conseguito diversi attestati, specializzazioni ed
esperienze amministrative, gestionali ed operative, partecipando a molte emergenze a carattere Comunale, Regionale e Nazionale, A Nettuno ed Anzio, il neo eletto Presidente, insieme al Vicepresidente D’Ignazio Piero, insieme alla collaborazione dei consiglieri e volontari del Nucleo, ha intenzione di far crescere il Nucleo di Protezione Civile che gestisce, collaborando con entrambe le Amministrazioni Comunali, con i Comandi di Polizia Locale delle due cittadine e con gli altri Nuclei di Protezione Civile, presenti nei territori comunali di Anzio e Nettuno, nonché con le forze di Polizia presenti.
Il neo Presidente lancia un appello a tutti coloro che si volessero segnare come volontari di PC. Per eventuali informazioni sull’iscrizione al Nucleo di Protezione Civile Anc Anzio Nettuno 15, possono contattare lo stesso Presidente al numero 3501253886 o al numero 3514015068”.
Il Presidente del
Nucleo di Protezione Civile
Zesi Roberto
Associazione Nazionale
Carabinieri
Nucleo Di Protezione
Civile Anzio Nettuno 15 - ODV
Ingratitudine del donatario: quando è possibile revocare la donazione?
Donazione e ingratitudine
La donazione è il contratto mediante il quale una parte (donante) arricchisce l’altra (donatario), per puro spirito di liberalità e senza ricevere nulla in cambio. E’ un istituto sicuramente noto alla pluralità dei cittadini, che spesso vi fanno ricorso a beneficio di persone care, le quali però potrebbero successivamente rivelarsi non meritevoli del dono ricevuto. In questi casi, è possibile revocare la donazione?
La risposta, affermativa, è regolata dall’art. 801 del codice civile, che elenca le ipotesi che la consentono. La “revoca per ingratitudine” può essere ottenuta quando il donatario ha commesso uno dei fatti previsti dall’art. 463 n. 1, 2 e 3 (si tratta delle stesse ipotesi di indegnità a succedere: l’omicidio od il tentato omicidio del donante, del coniuge o degli ascendenti/discendenti di questo, la commissione contro le stesse persone di un fatto per il quale si applicano le disposizioni sull’omicidio, la denuncia infondata o la falsa testimonianza contro le stesse persone per un reato punibile con l’ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni ), ovvero quando si è reso colpevole d’ingiuria grave verso il donante o ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al suo patrimonio o gli ha indebitamente negato gli alimenti. Si tratta, com’è facile rilevare, di comportanti particolarmente riprovevoli, capaci di esprimere chiaramente un sentimento di irriconoscenza verso il donante, tanto da legittimare la revoca della donazione per ragioni di “ordine morale”.
Tra le tante condotte tipizzate dal legislatore nell’art. 801 cc, quella che approfondiremo in questo breve spazio è l’ingiuria grave, a cui cercheremo di fornire concretezza attingendo, come consuetudine di questa rubrica, dalla giurisprudenza. Iniziamo con la sua definizione: “L’ingiuria grave richiesta, ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all’onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero invece improntarne l’atteggiamento, e costituisce, peraltro, formula aperta ai mutamenti dei costumi sociali” (Cass. ord. 3811/2024). Pertanto la valutazione sulla gravità dell’offesa andrà condotta con riferimento al caso concreto ed al complesso dei valori giuridici attuali dell’ordinamento.
Partendo da questa premessa, la casistica giurisprudenziale ci dice che una relazione adulterina non può integrare un’ingiuria grave, a meno che il donatario fedigrafo non abbia consumato tale relazione con assoluta noncuranza per la dignità della donante, in ambito familiare e nell’ambito lavorativo comune.
Questo è l’oltraggio lamentato da una donna, che ha ottenuto la revoca della donazione effettata a favore del marito che, dopo la donazione, aveva intrattenuto una relazione con la cognata (moglie del fratello della donante) nell’ambito dell’azienda dove erano impegnati tutti i soggetti coinvolti (Cass. ord. 19816/2022).
E’ stata giudicata “ingiuria grave” anche l’invio, ad una donante molto anziana, di una lettera formale con cui, i donatari,le intimavano di lasciare un immobile, senza alcun tentativo precedente di contatto personale e diretto con l’anziana. In questo caso la Corte ha ritenuto che, a prescindere dalla legittimità della richiesta di rilascio, l’iniziativa giudiziaria intrapresa dai donatari contro la persona che li aveva beneficiati, ormai anziana, priva di altri rapporti familiari e senza aver precedentemente almeno tentato di parlare con lei, avesse carattere oltraggioso, proprio perché contrasta con quel sentimento di stima e gratitudine che dovrebbe essere proprio del donatario secondo la coscienza comune (Cass. Ord. 20722/2018).
Non sono invece comportamenti idonei a legittimare la revoca quelli rappresentati dal “mero inadempimento della donataria dell’obbligo di somministrazione degli alimenti al donante, dalla violazione dell’obbligo di prestargli assistenza nell’abitazione trasferita con l’atto di donazione e nell’accensione di un mutuo per far fronte alle proprie esigenze”, trattandosi “di comportamenti che, da soli, non esprimono profonda e radicata avversione verso il donante, né un sentimento di disistima delle sue qualità morali” (Cass. Ord. 3811/2024).
Parimenti non integrano ingiuria le scelte di vita del donatario non conformi ai desideri del donante, quali l’interruzione degli studi, l’uso di stupefacenti e la commissione di reati.
Questi comportamenti, “pur potendo comportare dolorose reazioni nell’animo del donante, non sono tuttavia volti direttamente a colpirlo e non giustificano la revoca della donazione elargita in epoca anteriore” (Cass. 10614/1990). Non integrano ingiurie rilevanti ai sensi dell’art. 801 cc, neanche le condotte di una figlia che ha bruscamente interrotto il rapporto di cura ed affetto da sempre avuto verso la madre, avanzando un’istanza per la nomina di un amministratore di sostegno per la stessa e, successivamente, un ricorso in Cassazione contro il provvedimento di rigetto dell’istanza, tutte condotte maturate dopo che l’anziana madre aveva intrapreso una relazione sentimentale con un uomo di 19 anni conosciuto in vacanza. Tale frequentazione aveva determinato la rottura della serenità familiare, e “ragionevolmente suggerisce di ricondurre la condotta della (figlia) nell’ambito di un fisiologico stato di sorpresa, contrarietà ed apprensione per l’anziana madre e non di un patologico astio sfociato in atti posti in essere al preciso scopo di danneggiarla”(CdA di Bologna sent. 1775/2022).
Concludendo, il nostro ordinamento consente di revocare la donazione per irriconoscenza del donatario, ma i comportamenti che legittimano la revoca sono tassativamente elencati dal legislatore e necessitano di un’interpretazione attenta per valutarne l’idoneità, alla luce dei principi attuali dell’ordinamento e della giurisprudenza più recente.
Avv. Alessandra Lupi
L’Avv. Alessandra Lupi riceve a Lido dei Pini e Roma, previo appuntamento telefonico ai numeri 06.9178201 – 349.6358027.
Se avete domande su questo argomento potete scriverle all’indirizzo mail studiolegaleal@virgilio.it.
E’ possibile approfondire gli argomenti consultando la pagina Instagramalessandralupiavv( #iltaccuinogiuridicodellavvalessandralupi).
I 105 di Terrana
Festa per Francesco Terrana che il 20 agosto ha compiuto 105 anni nella casa di riposo S. Maria Goretti.
Presente il prefetto Reppucci e il luogotenente CC D’Angelo.