consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all’ingresso da parte delle Autorità locali.
INGRESSO/RIENTRO
in Italia – FINO AL
25 OTTOBRE 2021
In base all’Ordinanza 29 luglio 2021 del Ministro della Salute, prorogata fino al 25 ottobre 2021 con Ordinanza 28 agosto 2021, per l’ingresso in Italia, in caso di soggiorno o transito dai Paesi dell’elenco C nei 14 giorni precedenti, è obbligatorio:
· Compilare e presentare al vettore, al momento dell’imbarco, e a chiunque sia preposto a effettuare i controlli, un formulario on-line di localizzazione (denominato anche digital Passenger Locator Form - dPLF), che potrà essere visualizzato sul proprio dispositivo mobile o stampato, in versione cartacea.
· Presentare al vettore, al momento dell’imbarco, e a chiunque sia preposto a effettuare i controlli, una Certificazione Verde Covid-19 rilasciata o riconosciuta ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, o altra certificazione equipollente, da cui risulti, alternativamente:
o avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, con attestazione del completamento del prescritto ciclo vaccinale da almeno quattordici giorni (oltre ai vaccini validati dall’EMA, dal 23 settembre 2021, l’Italia riconosce anche Covishield - Serum Institute of India, prodotto su licenza di AstraZeneca; R-CoVI (R-Pharm), prodotto su licenza di AstraZeneca; Covid-19 vaccine-recombinant - Fiocruz, prodotto su licenza di AstraZeneca;
o avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2;
o effettuazione, nelle quarantotto (48) ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, di test antigenico rapido o molecolare, condotto con tampone e con esito negativo.
Nel caso in cui l’ingresso in Italia avvenga senza la presentazione del dPLF e di una delle certificazioni precedentemente indicate, è fatto obbligo di:
· Sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per un periodo di cinque (5) giorni, presso l’abitazione o la dimora, informando il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente per territorio;
· Effettuare un test molecolare o antigenico al termine dell’isolamento fiduciario.
Sono previste deroghe a tali obblighi. Le deroghe sono riportate nella sezione dedicata.
ELENCO D
Albania, Arabia Saudita, Armenia, Australia, Azerbaigian, Bosnia ed Erzegovina, Brunei, Canada, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Giordania, Libano, Kosovo, Moldavia, Montenegro, Nuova Zelanda, Qatar, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale, basi britanniche nell’isola di Cipro), Repubblica di Corea, Repubblica di Macedonia del Nord, Serbia, Singapore, Stati Uniti d’America, Ucraina, Taiwan, Regioni Amministrative Speciali di Hong Kong e Macao.
SPOSTAMENTI VERSO PAESI DELL’ELENCO D
Per la normativa italiana, sono consentiti gli spostamenti da/per questi Paesi senza necessità di motivazione (fatte salve eventuali limitazioni disposte in Italia a livello regionale).
Tuttavia, la rimozione delle limitazioni agli spostamenti dall’Italia verso alcuni Paesi non esclude che questi Paesi possano ancora porre dei limiti all’ingresso.
Si raccomanda di consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all’ingresso da parte delle Autorità locali.
INGRESSO/RIENTRO
IN ITALIA DA PAESI
DELL’ELENCO D
DISCIPLINA GENERALE
Dal 31 agosto al 25 ottobre 2021 (fatta salva la possibilità di adottare provvedimenti diversi in questo lasso di tempo), in base all’Ordinanza 29 luglio 2021 e all’Ordinanza 28 agosto 2021, all’ingresso/rientro in Italia, se nei quattordici (14) giorni precedenti si è soggiornato/transitato in un Paese dell’elenco D, è obbligatorio:
1. Compilare un formulario on-line di localizzazione (denominato anche digital Passenger Locator Form (dPLF) e presentarlo, sul proprio dispositivo mobile o in versione cartacea, al vettore al momento dell’imbarco, e a chiunque sia preposto a effettuare i controlli.
2. Presentare al vettore, all’atto dell’imbarco, e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli, la certificazione “verde” COVID-19, rilasciata al completamento del ciclo vaccinale ovvero certificazione equipollente, emessa dalle autorità sanitarie competenti a seguito di vaccinazione validata dall’EMA (Agenzia Europea per i Medicinali) o comunque riconosciuta in Italia (oltre ai vaccini validati dall’EMA, dal 23 settembre 2021, l’Italia riconosce anche Covishield - Serum Institute of India, prodotto su licenza di AstraZeneca; R-CoVI (R-Pharm), prodotto su licenza di AstraZeneca; Covid-19 vaccine-recombinant - Fiocruz, prodotto su licenza di AstraZeneca.
3. Presentare al vettore, all’atto dell’imbarco, e a chiunque sia preposto a effettuare i controlli, un certificato che attesti il risultato negativo di un test molecolare o antigenico, condotto con tampone, effettuato nelle settantadue (72) ore precedenti l’ingresso in Italia, da mostrare a chiunque sia preposto ad effettuare questa verifica. Il termine è ridotto a quarantotto (48) ore per gli ingressi dal Regno Unito.
In caso di mancata presentazione delle certificazioni indicate ai punti 2 e 3, è comunque possibile entrare in Italia ma è fatto obbligo di:
· Sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria (informando la ASL competente per attivare la sorveglianza) presso l’indirizzo indicato nel dPLF, raggiungibile solo con mezzo privato, per un periodo di cinque (5) giorni.
· Effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico, condotto con tampone, al termine dei cinque (5) giorni di isolamento.
INGRESSO/RIENTRO
IN ITALIA DA CANADA, GIAPPONE O
STATI UNITI
Con Ordinanza 28 agosto 2021, in vigore fino al 25 ottobre 2021, il Ministero della Salute ha stabilito che, anche se si proviene da Canada, Giappone o Stati Uniti e si è in possesso di una Certificazione verde Covid valida o di certificazione equipollente (certificato di vaccinazione o di guarigione), rilasciata dalle autorità sanitarie locali, per entrare in Italia è comunque necessario sottoporsi a test molecolare o antigenico, condotto con tampone e risultato negativo, nelle 72 ore precedenti l’ingresso in Italia. Rimane, inoltre, l’obbligo di compilare il digital Passenger Locator Form.
Se non si possiede una certificazione nei termini sopra indicati, si può comunque entrare/rientrare in Italia seguendo la disciplina generale (vedere paragrafo precedente) per ingressi/rientri dai Paesi dell’Elenco D.
Sono previste deroghe agli obblighi stabiliti per l’ingresso da tutti i Paesi dell’Elenco D. Le deroghe sono riportate nella sezione dedicata.
ELENCO E
Resto del mondo, vale a dire tutti gli Stati e Territori non espressamente menzionati in altri elenchi – si ricorda che, pur rientrando nell’elenco E, è prevista una disciplina specifica per gli spostamenti da/per Sri Lanka, Bangladesh, Brasile e India, indicata nella sezione dedicata ai Paesi Soggetti a Misure Speciali).
SPOSTAMENTI VERSO PAESI DELL’ELENCO E
FINO AL
25 OTTOBRE 2021
In base all’Ordinanza 29 luglio 2021, prorogata fino al 25 ottobre con Ordinanza 28 agosto 2021, gli spostamenti dall’Italia verso tutti i Paesi dell’Elenco E sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni:
· lavoro;
· motivi di salute;
· motivi di studio;
· assoluta urgenza;
· rientro presso il domicilio, l’abitazione o la residenza