I. ESENZIONE COMPLETA:
Eccezione agli obblighi di certificazione verde/test molecolare o antigenico pre-partenza, isolamento e successivo test:
Fermo restando l’obbligo di compilazione del formulario digitale di localizzazione , in assenza di sintomi compatibili con COVID-19, gli obblighi, ove previsti, di Certificazione Verde Covid, di test molecolare o antigenico nelle 48 o 72 ore precedenti e di isolamento fiduciario di cinque (5) o dieci (10) giorni con successivo test molecolare o antigenico non si applicano:
a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto;
b) al personale viaggiante;
c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all’elenco A;
l) ai lavoratori frontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
o) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.
Rientrano nell’Esenzione Completa anche:
1. chiunque transiti, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di isolamento fiduciario per cinque (5) giorni presso l’indirizzo indicato nel dPLF e di effettuare un test molecolare o antigenico al termine dell’isolamento;
2. chiunque faccia ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi (120) ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di isolamento fiduciario per cinque (5) giorni presso l’indirizzo indicato nel dPLF e di effettuare un test molecolare o antigenico al termine dell’isolamento;
3. chiunque rientri nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a quarantotto (48) ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato;
4. chiunque permanga per una durata non superiore alle quarantotto (48) ore in località del territorio nazionale situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato.
Ai viaggiatori che rientrino nelle categorie 3) e 4) non si applica neppure l’obbligo di compilare il dPLF.
II. ESENZIONE PARZIALE:
Eccezioni agli obblighi di isolamento e test successivo
Fermi restando gli obblighi di compilazione del formulario digitale di localizzazione (dPLF), e di test molecolare o antigenico nelle quarantotto (48) o settantadue (72) ore precedenti l’ingresso in Italia (a seconda della storia di viaggio), e in assenza di sintomi compatibili con COVID-19, gli obblighi, ove previsti, di isolamento di cinque (5) o dieci (10) giorni con successivo test molecolare o antigenico non si applicano:
d) agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;
e) agli ingressi per ragioni non differibili, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un’attestazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
h) ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro oltre le 120 ore;
i) al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo di cui all’art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
m) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
n) a funzionari e agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell’esercizio delle loro funzioni;
p) agli ingressi mediante voli «Covid-tested», conformemente all’ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni;
q) agli ingressi per competizioni sportive di interesse nazionale in conformità con quanto previsto dall’art. 49, comma 5 del DPCM 2 marzo 2021.
ESEMPI CONCRETI DI CASI DI ECCEZIONE
Il cittadino italiano che, per motivi di salute, fa ingresso in Italia per 3 giorni, provenendo dalla Tunisia, dove è residente, non è sottoposto all’obbligo di test nelle 72 ore precedenti l’arrivo in Italia, né all’isolamento fiduciario di dieci giorni con successivo test.
Il cittadino sudafricano residente negli Stati Uniti (e da lì proveniente) che, per motivi di lavoro, deve entrare in Italia per 4 giorni, non è sottoposto all’obbligo di presentare una Certificazione Verde, né all’obbligo di test nelle 72 ore precedenti l’arrivo in Italia, né all’isolamento fiduciario di cinque giorni con successivo test.
Un cittadino della Repubblica Ceca e da lì proveniente, senza altri soggiorni o transiti nei 14 giorni precedenti, che debba entrare in Italia per motivi di salute, ad esempio per sottoporsi ad una visita o ad un intervento chirurgico, con una permanenza in Italia di 4 giorni, non è sottoposto all’obbligo di presentazione della Certificazione Verde.
Un cittadino serbo, in transito via terra con la propria auto per recarsi in Portogallo, può attraversare l’Italia senza obbligo di test e isolamento fiduciario se la sua permanenza in Italia non supera le 36 ore.
In tutti e quattro i casi, se la permanenza prevista si protrae oltre le 120 o 36 ore, è fatto obbligo di porsi in isolamento fiduciario per cinque (5) giorni, all’indirizzo indicato nel dPLF, la cui complicazione rimane obbligatoria, e di effettuare un test molecolare o antigenico con tampone al termine dei cinque giorni.
Il dipendente di ente con sede legale in Italia che debba spostarsi, per motivi di lavoro, dall’Italia alla Turchia (Elenco E) o in Serbia (Elenco D), per meno di 120 ore, al rientro è comunque obbligato a presentare un certificato che attesti l’effettuazione di un test molecolare o antigenico condotto con tampone nelle 72 ore precedenti l’arrivo in Italia, con risultato negativo, e a compilare il dPLF. In Italia, però, non è sottoposto a obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 5 o 10 giorni (a seconda della storia di viaggio), né a successivo tampone.
DEROGHE CON AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Il Ministero della Salute può autorizzare l’ingresso in Italia in base a specifici protocolli o previsioni normative. Per informazioni, consultare il portale del Ministero della Salute: Deroghe - Covid-19 - Viaggiatori (salute.gov.it)
ALTRE INFORMAZIONI UTILI
I bambini al di sotto dei sei (6) anni di età sono esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico.
In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l’obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento.
Per quesiti più specifici in merito all’ingresso nel Paese, si raccomanda di contattare la Polizia di Frontiera o la Prefettura competente per territorio. Per quesiti relativi all’attivazione della sorveglianza sanitaria, contattare l’Azienda Sanitaria competente per territorio o il numero dedicato del Ministero della Salute 1500.
È sempre possibile l’adozione, sul territorio nazionale, di misure più restrittive rispetto a quelle determinate con DPCM, da parte di Regioni, Province autonome e Comuni.
Prima di partire per entrare/rientrare in Italia, si raccomanda di verificare eventuali disposizioni aggiuntive da parte delle Regioni di destinazione, contattandole direttamente o visitandone i rispettivi siti web.
E’ disponibile un questionario per chi è in partenza per l’estero o deve rientrare in Italia, basato sulla normativa italiana attualmente in vigore. Il questionario ha carattere meramente informativo, non ha valore legale e il risultato ottenuto non garantisce l’ingresso in Italia né nel Paese di destinazione.
In caso di dubbi, per il rientro in Italia si raccomanda di contattare la Polizia di Frontiera, la Prefettura o l’Azienda Sanitaria competente per territorio. Per spostamenti dall’Italia all’estero, si raccomanda di consultare la Scheda Paese di interesse su ViaggiareSicuri e di prendere contatto anche con l’Ambasciata o il Consolato del Paese di interesse in Italia.
Permangono in alcuni Paesi del mondo misure quali: sospensione del traffico aereo e chiusura delle frontiere marittime, aeree e terrestri. I voli sono ancora soggetti a cancellazioni. Si raccomanda di consultare sempre la compagnia aerea di riferimento per confermare l’operatività del proprio volo.
La rimozione delle limitazioni agli spostamenti dall’Italia verso alcuni Paesi non esclude che questi Paesi possano ancora porre dei limiti all’ingresso di viaggiatori provenienti dall’Italia.
Si raccomanda di consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all’ingresso da parte delle Autorità locali.
VOLI
“COVID-TESTED”
Il Ministro della Salute ha emanato l’Ordinanza 23 novembre 2020, contenente misure urgenti per la sperimentazione di voli “Covid-tested”, seguita dall’Ordinanza 9 marzo 2021 e dall’Ordinanza 14 maggio 2021, per l’ampliamento dei voli oggetto di sperimentazione “Covid-tested”.
Sono considerati voli Covid-tested i voli per i quali l’imbarco ai passeggeri è consentito a seguito di obbligatorio test antigenico rapido eseguito prima dell’imbarco o a seguito di presentazione di certificazione attestante il risultato negativo di un test molecolare (RT- PCR) o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, non oltre le 48 ore precedenti all’imbarco. All’arrivo in Italia, si è nuovamente sottoposti a test in aeroporto.
Nel caso di mancato imbarco sul volo Covid-tested, per risultato positivo al COVID-19, è previsto, a cura del vettore aereo, il rimborso del biglietto o l’emissione di un voucher di pari importo su richiesta del passeggero, entro quattordici giorni dalla data di effettuazione del recesso e valido per diciotto mesi dall’emissione.