Ecco tutto ciò che devono sapere i viaggiatori da/per estero. Notizie tratte dal sito di Viaggiare sicuri del Ministero degli Affari Esteri
Le nuove regole per viaggiare in Italia e all’estero
ITALIA E VIAGGI
DA/PER ESTERO
LE MISURE
ADOTTATE IN ITALIA E GLI SPOSTAMENTI
DA/PER L’ESTERO
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga dello stato di emergenza sul territorio nazionale fino al 31 dicembre 2021, con Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105, in conseguenza del perdurante rischio sanitario connesso alla diffusione di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, con particolare riferimento al nuovo coronavirus SARS-CoV-2 e alla patologia ad esso associata, COVID-19.
Sono tuttora disposte misure restrittive sull’intero territorio nazionale, articolate in base a fasce di rischio differenziate per colore. Le misure previste, in linea generale, per ciascuna fascia di rischio. Il monitoraggio della situazione in ciascuna Regione e Provincia Autonoma è disponibile sul sito web del Ministero della Salute.
Possono essere disposte ulteriori limitazioni per specifiche aree del territorio nazionale o specifiche limitazioni in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori esteri. Singole Regioni potrebbero imporre a chi proviene da alcuni Stati o territori esteri il rispetto di particolari obblighi. Prima di partire per rientrare in Italia, si raccomanda di verificare eventuali disposizioni aggiuntive da parte delle Regioni di destinazione, contattandole direttamente o visitandone i rispettivi siti web per consultare tutta la normativa vigente in tema di Coronavirus.
In caso di spostamenti, in Italia o all’estero, si raccomanda di scaricare la App IMMUNI.
Con successive disposizioni, le Autorità italiane hanno stabilito anche l’introduzione del “Green Pass” o Certificato verde digitale Covid-19 o Certificato Covid Digitale UE, come requisito per avvalersi di una serie di servizi, inclusi trasporti interregionali, a partire dal 6 agosto o dal 1 settembre 2021.
Dal 6 agosto 2021 (DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105, art. 3), sul territorio nazionale italiano, il Certificato verde digitale Covid-19 (Green Pass), o certificato equivalente* riconosciuto dalle Autorità italiane, è necessario, per tutte le persone dai 12 anni in su, per accedere a:
1. qualsiasi tipo di servizio di ristorazione al tavolo al chiuso;
2. spettacoli, eventi e competizioni sportive;
3. musei, istituti e luoghi di cultura;
4. piscine, palestre, centri benessere, centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri culturali e ricreativi, sale da gioco e casinò;
5. fiere, convegni e congressi.
A partire dal 1 settembre 2021 (DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111, art. 2), il Green Pass o certificato equivalente* è inoltre necessario per salire a bordo di:
1. aerei;
2. navi e traghetti per il trasporto interregionale (esclusi i collegamenti nello Stretto di Messina);
3. treni di tipo Intercity e Alta Velocità;
4. autobus per il trasporto interregionale;
5. autobus per servizi di noleggio con conducente.
Il Green Pass, per l’uso sul territorio nazionale, dovrà attestare di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o antigenico nelle 48 ore precedenti, oppure di essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. Si ricorda che un certificato che attesti la somministrazione della prima dose di vaccino a due dosi (seconda dose in attesa di somministrazione) non è invece sufficiente ai fini dell’ingresso in Italia dall’estero. Per maggiori informazioni sui requisiti di ingresso dall’estero, continuare a leggere le informazioni riportate di seguito e selezionare il link relativo all’Elenco di Paesi di interesse.
Per maggiori informazioni sul Green Pass: https://www.dgc.gov.it/web/
*Le caratteristiche necessarie affinché una certificazione rilasciata da Autorità sanitarie estere sia considerata “equivalente” a una certificazione italiana o UE sono di norma indicate dagli Uffici competenti del Ministero della salute italiano, con apposita circolare, a fronte di provvedimenti governativi. Al momento, l’Italia riconosce come equivalenti, per l’uso sul territorio nazionale, le certificazioni rilasciate da alcuni Stati extra UE (Paesi in Elenco D, Israele), come indicato nell’Ordinanza 29 luglio 2021 e nell’Ordinanza 28 agosto 2021, purché rispondano alle caratteristiche indicate nella Circolare del Ministero della Salute del 30 luglio 2021. Non tutte le certificazioni riconosciute come equivalenti per l’uso sul territorio nazionale sono anche valide anche per l’ingresso dall’estero (ad esempio, certificati che attestino di aver ricevuto solo la prima di due dosi di vaccino, come indicato nei paragrafi precedenti, o certificazioni di vaccinazione del Regno Unito che, per quanto valide in Italia, non esimono dal rispetto della disciplina prevista per i viaggiatori provenienti dai Paesi dell’Elenco D). Per quanto riguarda i soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione della Repubblica di San Marino, si applica una