propri o di persona, anche non convivente, con cui vi sia una relazione affettiva stabile e comprovata.
Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo verso Paesi dell’Elenco E.
Si raccomanda di consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all’ingresso da parte delle Autorità locali.
INGRESSO/RIENTRO
IN ITALIA DA PAESI
DELL’ELENCO E
FINO AL
25 OTTOBRE 2021
Il rientro/l’ingresso in Italia, in caso di soggiorno/transito nei 14 giorni precedenti da questo gruppo di Paesi è sempre consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, nonché ai titolari dello status di soggiornanti di lungo periodo e loro familiari (Direttiva 2004/38/CE). L’Ordinanza 29 luglio 2021, prorogata fino al 25 ottobre, conferma inoltre la possibilità di ingresso in Italia, dai Paesi dell’elenco E, per le persone che hanno una relazione affettiva comprovata e stabile (anche se non conviventi) con cittadini italiani/UE/Schengen o con persone fisiche che siano legalmente residenti in Italia (soggiornanti di lungo periodo), che debbano raggiungere l’abitazione/domicilio/residenza del partner (in Italia). È consentito l’ingresso in Italia per atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, rappresentanti della stampa estera e accompagnatori a competizioni sportive di livello agonistico, riconosciute di preminente interesse nazionale, come da art. 5, co. 2, lettera m) dell’Ordinanza 29 luglio 2021. Se non si rientra nelle categorie già citate, l’ingresso in Italia è consentito solo per motivi di lavoro, studio, salute, assoluta urgenza, rientro presso domicilio/residenza/abitazione in Italia.
All’ingresso/rientro in Italia da questi Paesi, è obbligatorio:
· Compilare un formulario on-line di localizzazione (denominato anche digital Passenger Locator Form (dPLF), da mostrare in cartaceo o sul proprio dispositivo mobile al vettore, al momento dell’imbarco, e a chiunque sia preposto a effettuare i controlli. È opportuno essere pronti a mostrare eventuale documentazione di supporto e a rispondere a eventuali domande da parte del personale preposto ai controlli.
· Presentare al vettore, all’atto dell’imbarco, e a chiunque sia preposto ai controlli, un certificato che attesti il risultato negativo di un test molecolare o antigenico, condotto con tampone, effettuato nelle settantadue (72) ore precedenti l’ingresso in Italia.
· Sottoporsi comunque a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria (informando la ASL competente per attivare la sorveglianza) per un periodo di dieci (10) giorni, presso l’indirizzo indicato sul dPLF, raggiungibile solo con mezzo privato.
· Al termine dei dieci (10) giorni di isolamento fiduciario, è obbligatorio effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico, condotto con tampone.
· È consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione.
Sono previste deroghe a tali obblighi. Le deroghe sono riportate nella sezione dedicata.
PAESI SOGGETTI
A MISURE SPECIALI
BRASILE, INDIA, BANGLADESH, SRI LANKA
Bangladesh, Brasile, India e Sri Lanka fanno parte dell’Elenco E. Tuttavia, il Ministro della Salute, con varie Ordinanze, ha disposto una disciplina maggiormente restrittiva per chi proviene da questi Paesi o vi ha soggiornato/è transitato nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia. Tale disciplina è stata modificata, da ultimo, con Ordinanza 28 agosto 2021, in vigore dal 31 agosto al 25 ottobre 2021. L’Ordinanza in parola ha anche prorogato le Ordinanze del 14 maggio e del 29 luglio 2021, per le parti non modificate dalla stessa Ordinanza del 28 agosto. Sono previste limitate eccezioni, descritte qui di seguito (non si applicano, invece, le deroghe normalmente previste e descritte nella sezione dedicata del menu laterale).
BRASILE
CATEGORIE A CUI NON SI APPLICA IL DIVIETO DI INGRESSO DAL BRASILE dal 31 agosto al 25 ottobre 2021
L’ingresso e il transito in Italia dal Brasile, a condizione che i viaggiatori non presentino sintomi compatibili con COVID-19, sono consentiti:
· a coloro che abbiano la residenza anagrafica in Italia da data anteriore all’Ordinanza 13 febbraio 2021;
· a coloro il cui ingresso sia autorizzato dal Ministero della salute italiano, per inderogabili motivi di necessità, indipendentemente dalla residenza anagrafica;
· a coloro che debbano raggiungere il domicilio, l’abitazione o la residenza dei figli minori, del coniuge o della parte di unione civile;
· a coloro che facciano ingresso per motivi di studio, indipendentemente da cittadinanza e residenza anagrafica (Ordinanza 28 agosto 2021).
Solo se si rientra in una delle categorie precedentemente indicate, fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 50 del DPCM 2 marzo 2021 e all’art. 3 dell’Ordinanza 14 maggio 2021 (formulario digitale dPLF – digital Passenger Locator Form, attivo dal 24 maggio), l’ingresso nel territorio nazionale e il traffico aereo dal Brasile sono consentiti secondo la seguente disciplina:
a) Obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. Per chi proviene dal o ha effettuato un soggiorno/transito in Brasile, il test deve essere effettuato nelle settantadue (72) ore precedenti l’ingresso nel territorio nazionale.
b) Obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto (48) ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo proveniente dal Brasile, il tampone è effettuato al momento dell’arrivo in aeroporto.
c) Obbligo di sottoporsi, a prescindere dall’esito del test di cui alla lettera b), alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di dieci (10) giorni presso l’abitazione o la dimora, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio.
d) Obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei dieci (10) giorni di isolamento.
In aggiunta, in base all’art. 49 comma 4 del DPCM 2 marzo 2021 e all’Ordinanza 14 maggio 2021:
· le persone che devono entrare in Italia per meno di 120 ore, per motivi comprovati di assoluta urgenza, lavoro o salute, e lasciano l’Italia allo scadere delle 120 (centoventi) ore;
· il personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 (centoventi) ore;
· i funzionari e gli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, gli agenti diplomatici, il personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, i funzionari e gli impiegati consolari, il personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, il personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni;
possono chiedere un’autorizzazione al Ministero della Salute italiano per fare ingresso in Italia in base a protocolli sanitari validati. Nel caso in cui l’autorizzazione sia concessa, tali persone potranno entrare in Italia alle seguenti condizioni:
1. Sottoporsi a test molecolare o antigenico condotto a mezzo di tampone, e risultato negativo, nelle quarantotto (48) ore precedenti l’ingresso in Italia;
2. Compilare il necessario formulario digitale (digital Passenger Locator Form) ovvero, in caso di impedimenti, un’autocertificazione;
3. Sottoporsi ad ulteriore test molecolare o antigenico, condotto a mezzo di tampone, all’arrivo in Italia, in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto (48) ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento.
A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 50 del DPCM 2 marzo 2021 e all’art. 3 dell’Ordinanza 14 maggio 2021 (formulario digitale - digital Passenger Locator Form), le disposizioni descritte per gli ingressi dal Brasile non si applicano all’equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, fermo restando l’obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento.
Per informazioni in merito a biglietti aerei già acquistati, è necessario rivolgersi alla compagnia aerea di riferimento.
I connazionali che, trovandosi in Brasile, abbiano bisogno di assistenza, possono rivolgersi all’Ambasciata d’Italia a Brasilia, nonché ai Consolati italiani competenti in base alla circoscrizione di appartenenza. I contatti sono indicati nella Scheda Paese Brasile di questo sito web.
INDIA, BANGLADESH
e SRI LANKA
CATEGORIE A CUI NON SI APPLICA IL DIVIETO DI INGRESSO DA INDIA, BANGLADESH e SRI LANKA
Dal 31 agosto al 25 ottobre 2021, l’ingresso e il transito in Italia dai tre Paesi su citati, a condizione che i viaggiatori non presentino sintomi compatibili con COVID-19, sono consentiti:
· a coloro che, a prescindere dalla cittadinanza e dalla residenza, facciano ingresso per motivi di studio;
· a coloro che, a prescindere dalla cittadinanza, intendano raggiungere il proprio luogo di residenza anagrafica stabilita in data anteriore al 28 agosto 2021 (Ordinanza 28 agosto 2021);
· a coloro che intendano raggiungere il domicilio, l’abitazione o la residenzaanagrafica dei figli minori, del coniuge o della parte di unione civile.
Potrà essere consentito, inoltre, l’ingresso in Italia per inderogabili motivi di necessità, previa autorizzazione del Ministero della Salute.
Solo se si rientra in una di queste categorie di viaggiatori, fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 50 del DPCM 2 marzo 2021 e all’art. 3 dell’Ordinanza 14 maggio 2021 (formulario digitale dPLF – digital Passenger Locator Form, attivo dal 24 maggio) l’ingresso nel territorio nazionale e il traffico aereo dai tre Paesi in oggetto sono consentiti secondo la seguente disciplina:
a) Obbligo di dichiarazione della propria storia di viaggio, mediante formulario digitale di localizzazione (digital Passenger Locator Form) ovvero, in caso di impedimenti, mediante autocertificazione.
b) Obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, effettuato nelle settantadue (72) ore precedenti l’ingresso nel territorio nazionale.
c) Obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto (48) ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di test molecolare, l’interessato è posto in isolamento fino all’esito dello stesso.
d) Obbligo di sottoporsi, a prescindere dall’esito del test di cui alla lettera b), alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di dieci (10) giorni, presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form.
e) Obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei dieci (10) giorni di quarantena.
In aggiunta:
· i funzionari e gli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di