Il sindaco Cremonini ha firmato l’ordinanza che fissa le regole sulla costa ardeatina
Le norme dell’attività balneare
È stata firmata dal sindaco della Città di Ardea, Maurizio Cremonini, l’ordinanza Numero 53 del 27-03-2024 che stabilisce l’avvio della stagione balneare, che va dal 1 maggio 2024 al 30 settembre 2024.
Sono state definite alcune questioni importanti come l’accesso alle persone diversamente abili, l’assistenza ai bagnanti anche in presenza di spiagge libere, e la regolamentazione per l’accesso agli animali. Divieto di fumo e abbandono dei natanti sulla spiaggia. Ma vediamo nel dettaglio alcune questioni importanti contenute nell’ordinanza. Al fine di garantire una più ampia fruizione alle persone diversamente abili, i concessionari potranno predisporre, in adiacenza all’area in concessione, camminamenti perpendicolari (dal lato strada fino a 5 metri dalla battigia) di mt. 1,50 di larghezza e mettere a disposizione una sedia job. Detti percorsi potranno essere installati previa semplice comunicazione all’Ufficio Demanio comunale e dovranno essere obbligatoriamente rimossi al termine della stagione balneare. I predetti percorsi dovranno essere dotati di apposita segnaletica di colore arancione riportante, ben visibile, il prescritto simbolo internazionale di accessibilità, ai fini di consentire la loro immediata identificazione. Questa è solo una sintesi dell’ordinanza che si può visionare completa sul sito del Comune di Ardea.
Nelle spiagge libere frequentate dai bagnanti, ove possibile e nelle disponibilità economiche dell’Ente, il Comune di Ardea installerà, a partire dal 15giugno e fino al 15 settembre, postazioni di salvataggio. Il servizio di assistenza e salvataggio dovrà essere assicurato tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, ininterrottamente a partire da un’ora prima e fino ad un’ora dopo gli orari di balneazione. Qualora l’Amministrazione Comunale non possa garantire il servizio di salvataggio dovrà, così come previsto all’art.10 comma 1) dell’Ordinanza balneare n.46/2022 della Capitaneria di Porto di Roma- Fiumicino, curare il posizionamento presso i punti/varchi di accesso alle spiagge e lungo il litorale di un idoneo numero di cartelli recanti la seguente dicitura: “Attenzione balneazione non sicura per mancanza del servizio di salvamento”.
Chiunque gestisca strutture destinate alla balneazione ubicate sul demanio marittimo – si legge nell’ordinanza - ha l’obbligo; di conformarsi alle condizioni stabilite nell’atto concessori nonché alle prescrizioni di cui all’Ordinanza della Capitaneria di Porto - Circondario marittimo di Roma- Fiumicino per quanto attiene l’organizzazione del servizio di assistenza e salvataggio e l’uso degli specchi acquei; 2. di rispettare le prescrizioni per garantire i requisiti minimi igienico sanitari per la salute pubblica previste dalle normative vigenti. Di comunicare all’Ufficio Demanio del Comune di Ardea nonché all’Ufficio Locale Marittimo di Pomezia le date di apertura delle attività. Esporre in luogo ben visibile agli utenti copia della presente ordinanza nonché della vigente ordinanza dell’Autorità Marittima. Con idonea cartellonistica, da esporre ed in luogo ben visibile agli utenti, l’elenco dei prezzi dei servizi offerti, come da disposizione legislativa della Regione Lazio n. 13/2007- Attenzione alla balneabilità delle acque, in quanto le concessioni demaniali marittime, se ricadenti entro i 250 mt dal fosso, dovranno esporre in modo ben visibile, nell’arenile in concessione, almeno due cartelli redatti in almeno due lingue, italiano ed inglese, che informi sullo stato di balneabilità delle acque e su eventuali pericoli. Inoltre consentire al pubblico l’accesso gratuito attraverso le concessioni demaniali per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa in concessione demaniale anche al fine di balneazione; 8.di delimitare l’area in concessione, fatta salva la fascia dei 5 metri dalla battigia, con pali di legno naturale, di altezza massima di 90 cm., distanziati l’uno dall’altro di mt. 2 e legati insieme da una corda naturale non verniciata; 9.di garantire il servizio di soccorso e assistenza ai bagnanti con la presenza ogni 100 (cento) metri di fronte mare o frazione di 100 mt. di almeno un assistente abilitato al salvamento e provvisto di uno dei seguenti brevetti in corso di validità: brevetto di “Assistente Bagnanti”, rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto – Sezione Salvamento contraddistinto dalla sigla “M.I.P.”; brevetto di “Bagnino di Salvataggio”, rilasciato dalla Società di Salvamento di Genova; brevetto di “Assistente Bagnanti”, rilasciato dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico(F.I.S.A.). I concessionari dovranno, altresì, assicurarsi che gli assistenti bagnanti – sui quali comunque grava l’obbligo di osservare le prescrizioni sotto richiamate, con discendente, diretta e personale responsabilità in caso di inosservanza delle stesse – durante l’orario di balneazione rispettino quanto previsto all’art.10 comma 2) dell’Ordinanza balneare della Capitaneria di Porto di Roma- Fiumicino n.46/2022 “Prescrizioni per la prestazione del servizio di salvamento”.
Il concessionario, o il gestore devono assicurare quanto previsto all’art.10 comma3) e 4) e 6) dell’Ordinanza balneare della Capitaneria di Porto di Roma- Fiumicino n.46/2022 “Prescrizioni per la prestazione del servizio di salvamento”. Presso lo stabilimento balneare dovrà essere destinato al primo soccorso un apposito locale. Il servizio di assistenza bagnanti dovrà essere svolto in conformità e secondo le modalità previste dall’Ordinanza del Capo del Circondario Marittimo. Ove non risulti assicurato tale servizio, secondo le modalità sopra descritte, si procederà alla chiusura da parte dell’Autorità dell’attività commerciale fino all’accertamento del ripristino del servizio; 10. di vietare l’occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano pertinenti alla balneazione. I concessionari devono provvedere ad opportuni controlli, prima della chiusura serale dello stabilimento per accertare l’assenza di persone nelle cabine; 11. di curare la perfetta manutenzione e stato di pulizia giornaliera nonché di decoro di tutta la superficie in concessione e di tutti i manufatti insistenti su di essa. La pulizia e l’igiene delle aree in concessione deve essere effettuata fino al battente del mare ed anche dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia. La pulizia dovrà essere effettuata prima e dopo l’apertura dell’esercizio ed i materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi, da smaltire secondo le disposizioni di Legge in materia; 12.di curare la pulizia e l’igiene dei tratti di arenile libero adiacenti all’area in concessione per un’ampiezza di 20 (venti) metri per lato anche con l’ausilio di mezzi meccanici appositamente attrezzati. La pulizia dell’arenile deve comunque avvenire prima e dopo l’orario della balneazione; 13.di installare gli ombrelloni mantenendo la distanza minima di metri 3,00 dall’asse di ogni singolo sostegno, mentre tra le file si dovrà mantenere la distanza minima di metri 4,50; 14.di collegare i servizi igienici e le docce alla rete fognante comunale, ovvero munirsi di sistemi di smaltimento riconosciuto idoneo dal competente Ufficio Comunale Tutela dell’Ambiente, vietando l’uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idonea sistema di scarico collegato con la rete fognaria comunale, installando appropriata cartellonistica che indichi il divieto di utilizzo di tali agenti chimici; 15.di assicurare, ai portatori di handicap, l’accesso al mare mediante la realizzazione di percorsi perpendicolari alla battigia e la fruibilità completa di tutti i servizi offerti, dotando i servizi igienici di apposita segnaletica di colore arancione riportante ben visibile il prescritto simbolo internazionale di accessibilità, di attenersi a quanto disposto nel Regolamento Regionale n. 19 del 12.08.2016. 16.le attrezzature balneari mobili, nell’ambito delle spiagge in concessione, devono essere posizionate dal gestore esclusivamente a richiesta degli utenti e devono essere rimosse dal medesimo al momento in cui l’utente lascia l’area; 17. di indicare, con idonei segnali, pericoli noti e rischi a carattere permanente; 18. di assicurare l’apertura delle attività rientranti nella concessione bar, ristoranti, etc., con le limitazioni previste dalle leggi vigenti e regolamenti comunali emanati in materia; di assicurarsi, prima di effettuare il noleggio e/o affitto di cabine spogliatoi, sdraio, lettini, ombrelloni, etc., che tali attrezzature siano in perfetta efficienza; 19.di provvedere a predisporre una postazione opportunamente segnalata, per lo stazionamento di un defibrillatore all’interno dell’area in concessione: lo stesso strumento dovrà essere sottoposto ad una regolare manutenzione in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale vigenti; 20.di assicurarsi che le boe di cui è prevista l’istallazione per corridoi di lancio, balneazione sicura etc, siano ancorate con sacco di juta/cocco pieno di sabbia.
S.Me.
In Commissione l’esame dell’ampliamento
Cimitero comunale
Commissione Consiliare Lavori Pubblici del giorno 07 maggio 2024.
Visto l’art. 13, comma 3del regolamento sul funzionamento delle commissioni consiliari permanenti;
1- Approvazione della variante ubicativa “affidamento in concessione dell’ampliamento del cimitero comunale e costruzione del tempio della cremazione con progettazione, realizzazione, servizio di gestione e manutenzione mediante il ricorso a finanziamento tramite terzi (F.T.T ) su progetto presentato da promotore (a norma dell’art. 183 comma 15 del D.LGS. 50 del 2016 e S.M.I. Del D. lgs 26/2023)...
La commissione Lavori Pubblici portava all’attenzione dei cittadini, l’ampliamento della variante ubicativa, con una nuova rivisitazione del progetto.
Questa nuova rivisitazione del progetto, garantisce una migliore, ottimizzazione degli spazi, sia per quanto riguarda la fruibilità , sia da un punto di vista visivo e ambientale, in quanto la chiesa non più ubicata, centralmente, nelle zone di sepoltura del nuovo ampliamento cimiteriale, ma bensì nella zona collinare più appartata, posta dell’estremità ovest del nuovo cimitero, facendo, in modo che essa sia, dal punto di vista visivo, il punto focale del nuovo complesso cimiteriale, in quanto quello maggiormente visibile delle aree circostanti.
Inoltre essa, dal punto di vista architettonico e funzionale, rispetto alla precedente chiesa prevista nel progetto di concessione, sarà servita da una propria area parcheggio ed avrà spazi più ampli adibiti sia alla cerimoniale che alle strutture di sepoltura.
Questa nuova sistemazione della chiesa, la sua maggior capienza fa sì che la stessa possa assumere un ruolo più centrale per le funzioni religiose cittadine, in quanto potrà essere utilizzata e frequentata anche per ulteriori eventi religiosi, non prettamente legati alle attività cimiteriale.
Il tempio della cremazione è il forno crematorio per animali d’affezione, saranno ubicati nell’area nord rispetto all’ingresso principale del cimitero, rispettivamente posti l’uno sul lato destro e l’altro sul lato sinistro del viale centrale.
Essi saranno ubicati sempre all’interno dei terreni che sono stati oggetto di esproprio per la realizzazione del nuovo ampliamento cimiteriale, ma saranno posti in aree seppur ricadenti all’interno del perimetro cimiteriali, più marginali e riservate rispetto allo stesso.
Dal punto di vista di impatto ambientale, il tipo, di potenzialità, la tecnologia dell’impianto in oggetto sono tali da escludere effetti nocivi sulla salute pubblica e ambientale.
Non sono previsti scarichi idrici di processo, ma solo scarichi tipo civile che verranno smaltiti tramite immissione in pubblica fognatura.
La collocazione dell’intervento in una porzione di territorio già destinata a servizi cimiteriali non comporta l’incremento di impatto ambientale, di conseguenza il problema che si pone è quello della “qualità” complessiva della trasformazione.
Bensì esso nella nuova ubicazione non interferisce in alcun modo con le abitazioni circostanti, in quanto posto ad una distanza di 200 ml da esse, come disposto dalle vigenti normative cimiteriali e sanitarie.
Presidente della commissione
Lavori Pubblici
Edelvais Ludovici
Bimbo nel laghetto
Restano ancora gravi le condizioni del piccolo che nella serata del 6 maggio, dopo essere sfuggito ai controlli dei genitori è finito in un lago artificiale ad Ardea. L’incidente è accaduto, poco dopo le 19.30 quando a Tor San Lorenzo, nel corso di una festività religiosa, il piccolo si è allontanato ed è sfuggito allo sguardo dei genitori ed è caduto nel laghetto artificiale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale sanitario del 118: il piccolo era privo di sensi. Sottoposto alle prime manovre di soccorso, il bimbo è stato trasferito con un’eliambulanza all’ospedale Bambino Gesù in gravi condizioni. Le sue condizioni sono stabuli ed è sotto osservazione dei medici del nosocomio.
S.M.