Pubblichiamo gli aggiornamenti del 1° marzo presenti sul sito del Governo in merito alle attività consentite con la certificazione verde
Le norme odierne sul Green Pass e per le scuole
Sul sito www.governo.com la tabella aggiornata al 01/03/2022 delle attività consentite senza green pass, con green pass "base" e con green pass "rafforzato”.
Inoltre, è possibile consultare le FAQ sulle restrizioni valide su tutto il territorio nazionale.
Per ulteriori faq sul Green Pass, si può visitare il sito dedicato alle certificazioni verdi.
In base alle disposizioni nazionali in vigore per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e alle ordinanze del Ministro della Salute, da lunedì 28 febbraio si applicano le misure previste:
• per la zona bianca a Basilicata, Campania, Lombardia, Provincia autonoma di Bolzano, Umbria e Veneto;
• per la zona gialla ad Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Valle d’Aosta, e alla Provincia autonoma di Trento;
Si precisa che questa sezione tiene conto esclusivamente delle misure introdotte da disposizioni nazionali.
Le Regioni e le Province autonome possono adottare specifiche ulteriori disposizioni restrittive, di carattere locale, per conoscere le quali è necessario fare riferimento ai canali informativi istituzionali dei singoli enti.
Pagina aggiornata il
1 marzo 2022
GREEN PASS
I lavoratori delle strutture per il cui accesso è richiesto agli utenti, dal 10 gennaio 2022, il cosiddetto green pass rafforzato sono soggetti al medesimo obbligo e a decorrere dalla stessa data?
Ai lavoratori dipendenti impiegati presso strutture e attività di cui all’articolo 9-bis, del decreto-legge n. 52 del 2021 per le quali è richiesto il cd. green pass “rafforzato”(tra cui, a titolo esemplificativo, alberghi, convegni, congressi, sagre, ristoranti, musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; piscine, centri natatori, palestre, centri benessere, centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri culturali, centri sociali e ricreativi, sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò) è richiesto solo il green pass “base” e non quello rafforzato, che sarà invece obbligatorio per i soli lavoratori ultracinquantenni, a decorrere dal 15 febbraio 2022.
Coloro che accedono agli esercizi commerciali esenti dal cd. green pass previsti dall’allegato del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2022possono acquistare ogni tipo di merce in essi venduta?
Sì, l’accesso ai predetti esercizi commerciali consente l’acquisto di qualsiasi tipo di merce, anche se non legata al soddisfacimento delle esigenze essenziali e primarie individuate dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Quali controlli sulla clientela devono svolgere i titolari degli esercizi commerciali e i responsabili dei servizi e degli uffici che soddisfano esigenze essenziali e primarie della persona ai sensi del dpcm 24 gennaio 2022?
I titolari degli esercizi commerciali di vendita di prodotti alimentari e bevande verificano che i soggetti privi di green pass base non consumino alimenti e bevande sul posto e non devono effettuare ulteriori controlli; i responsabili dei servizi e degli uffici, invece, controllano, anche a campione, il possesso del green pass base per i soggetti che accedono ai loro servizi o uffici per esigenze di salute, sicurezza e giustizia diverse da quelle previste nel dpcm 24 gennaio 2022.
I titolari degli esercizi commerciali diversi da quelli che soddisfano le esigenze alimentari, mediche e di prima necessità ai sensi del dpcm 24 gennaio 2022, devono assicurare i controlli del green pass all’ingresso?
No. I titolari degli esercizi per i quali è richiesto il green pass base non devono effettuare necessariamente i controlli sul possesso del green pass base all’ingresso, ma possono svolgerli a campione successivamente all’ingresso della clientela nei locali.
I soggetti esenti dalla campagna vaccinale possono accedere alle attività e ai servizi per i quali è richiesto il green pass, “base” o “rafforzato”?
Sì, i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica possono accedere liberamente a tutte le attività e a tutti i servizi che richiedono il green pass, sia esso “base” o “rafforzato”, presentando la certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 anche in formato cartaceo. Con la prossima adozione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sarà consentito il rilascio in formato digitale di tale certificazione, che potrà essere verificata nel rispetto della disciplina in materia di privacy anche per mezzo dell’app Verifica C-19.
È obbligatorio avere il Green Pass per accedere agli esercizi degli artigiani o ad altre attività, diverse da quelle commerciali e da quelle che offrono servizi alla persona (per esempio: autofficine, autolavaggi, agenzie immobiliari, agenzie di viaggio etc.)?
No, se in tali esercizi si svolgono solo ed esclusivamente le attività per le quali non c’è obbligo di Green Pass. Nel caso in cui, invece, nello stesso esercizio si effettuino anche attività commerciali o si offrano servizi alla persona, il possesso del Green Pass è richiesto solo ai soggetti che accedono a tali attività e servizi.
Gli artigiani e le altre attività, diverse dai servizi alla persona, che svolgono in via secondaria anche un’attività di tipo commerciale, devono controllare il Green Pass all’ingresso a tutti i clienti?
No. I titolari di questi esercizi non devono effettuare necessariamente i controlli sul possesso del Green Pass all’ingresso, ma possono svolgerli a campione e limitatamente alla clientela che usufruisce dei servizi commerciali.
L’obbligo di possedere il Green Pass rafforzato sussiste anche per i clienti che acquistano cibi e bevande per asporto in bar, ristoranti e locali assimilati?
No, i clienti che acquistano cibi e bevande, esclusivamente per asporto, in bar, ristoranti e locali assimilati non sono obbligati al possesso del Green Pass rafforzato. In ogni caso, tali clienti devono trattenersi nei locali per il tempo strettamente necessario all’acquisto dei prodotti e non possono consumarli all’interno dei locali stessi o negli spazi esterni appositamente attrezzati.
SCUOLA
È consentito agli alunni con disabilità delle classi in dad svolgere comunque l’attività didattica in presenza?
Agli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, che non siano positivi al COVID-19 e che non presentino una temperatura corporea superiore a 37,5 gradi, è garantito, con modalita’ di massima sicurezza ed in assenza di sintomatologia specifica, in ogni caso, lo svolgimento dell’attività didattica in presenza per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica, assicurando comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che si avvalgono della didattica digitale integrata.
La durata di cinque giorni della quarantena per contatto stretto prevista in ambito scolastico dal decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 e disciplinata in termini generali dalla circolare del Ministero della salute del 4 febbraio 2022, si applica anche a coloro per i quali è in corso la durata della quarantena di dieci giorni?
Sì. Il periodo di quarantena di cinque giorni si applica anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, ossia alla data del 5 febbraio 2022, siano già sottoposti a tale misura senza che questa sia ancora cessata ovvero che si trovino in quarantena da almeno cinque giorni. Resta fermo, in ogni caso, che la cessazione della misura è condizionata all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di detto periodo.
Le disposizioni assunte dalla scuola a seguito di casi di positività accertati in ambito scolastico, che continuano ad avere effetti dopo il 5 febbraio 2022, devono essere modificate alla luce della nuova normativa introdotta con il decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5?