Sì, le misure già disposte dalla scuola ai sensi della previgente normativa sono ridefinite in relazione a quanto previsto dalla nuova norma.
A seguito di due casi di positività in una classe di scuola primaria è stata disposta la misura della didattica a distanza a partire dal giorno 4 febbraio con la ripresa delle attività didattiche in presenza a partire dal giorno 14 febbraio. Alla luce delle nuove disposizioni contenute nell’art. 6 del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 cambia qualcosa?
Sì, le misure già disposte dalla scuola ai sensi della previgente normativa sono ridefinite in relazione a quanto previsto dalla nuova norma. Pertanto, in questo caso, l’attività didattica riprende in presenza a partire da lunedì 7 febbraio con l’utilizzo delle mascherine FFP2, considerato che nella scuola primaria fino a quattro casi di positività nella classe le attività continuano in presenza con l’utilizzo della mascherina FFP2 per 10 giorni a partire dall’ultimo caso accertato.
MASCHERINE
(dispositivi di protezione delle vie respiratorie)
In quali zone è obbligatorio avere con sé dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie?
L’obbligo di avere con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie (meglio conosciuti come mascherine) è valido su tutto il territorio nazionale.
Quando e dove si deve indossare la mascherina?
I dispositivi di protezione delle vie respiratorie (meglio conosciuti come mascherine) devono essere indossati in tutti i luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione, compresi i mezzi di trasporto pubblico (aerei, treni, autobus). Inoltre, devono essere obbligatoriamente indossati nei luoghi all’aperto in cui si configurino assembramenti o affollamenti.
Restano in ogni caso in vigore gli ulteriori obblighi in merito all’uso delle mascherine all’aperto previsti da specifiche norme di legge o da appositi protocolli sanitari o linee guida.
L’obbligo non è comunque previsto per:
- bambini sotto i 6 anni di età;
- persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina;
- operatori o persone che, per assistere una persona con disabilità, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente).
Inoltre, non è obbligatorio indossare la mascherina:
- mentre si effettua l’attività sportiva;
- mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito;
- quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi.
È comunque fortemente raccomandato l’uso delle mascherine anche all’interno delle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi.
È obbligatorio usare uno specifico tipo di mascherina?
La normativa prevede l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 in specifiche situazioni:
- per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati;
- per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto
- per l’accesso e l’utilizzo di:
oli commerciali; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto passeggeri interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus e pullman di linea adibiti a servizi di trasporto tra più di due regioni; autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente; funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento; mezzi del trasporto pubblico locale o regionale;
- per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un caso confermato positivo al COVID-19 e che, sulla base delle norme in vigore, non sono soggette alla quarantena ma soltanto all’autosorveglianza, fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al soggetto positivo.
Le mascherine chirurgiche - o comunque un dispositivo che conferisce una superiore protezione come le mascherine FFP2- devono essere indossate nell’ambito delle attività economiche e sociali (ad esempio ristorazione, attività turistiche e ricettive, centri benessere, servizi alla persona, commercio al dettaglio, musei, mostre, circoli culturali, convegni e congressi, etc.) nelle situazioni previste nei protocolli di settore.
In tutte le altre situazioni, salvo che i protocolli di settore prevedano diversamente, possono essere utilizzate anche mascherine “di comunità”, monouso, lavabili, eventualmente autoprodotte, purché siano in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate a coprire il volto, dal mento fino al di sopra del naso.
VARIE
In zona gialla e arancione, vige ancora il limite massimo di quattro persone sedute allo stesso tavolo nei bar e nei ristoranti, per il servizio al tavolo al chiuso?
No. In seguito all’introduzione dell’obbligo di Green Pass rafforzato, nei bar, nei ristoranti e nelle altre attività di ristorazione non vi sono più limiti relativi al numero di persone che possono sedersi allo stesso tavolo, purché sia mantenuto il rispetto delle capienze e delle regole per l’esercizio di tali attività stabilite negli specifici protocolli di settore.
In zona arancione e in zona rossa, vige ancora il divieto di apertura dei negozi presenti nei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi (eccetto alimentari, edicole, librerie, farmacie, tabacchi)?
No. In seguito all’introduzione delle norme sul possesso del Green Pass base per l’accesso agli esercizi commerciali e alle attività che prestano servizi alla persona non definiti come “esigenze essenziali e primarie”, i divieti in merito all’apertura degli esercizi presenti nei centri commerciali in zona arancione e in zona rossa non sono più in vigore. È quindi possibile, anche in tali zone, aprire le attività commerciali e di servizi alla persona all’interno dei centri commerciali anche nei giorni festivi e prefestivi, purché siano rispettate le norme sul possesso del Green Pass e quelle per l’esercizio di tali attività stabilite dai protocolli di settore.
Quali sono i limiti relativi alla capienza per la partecipazione del pubblico a competizioni ed eventi sportivi in stadi e palazzetti dello sport, nelle varie zone?
In seguito all’entrata in vigore della legge 18 febbraio 2022, n. 11, la capienza per stadi e palazzetti dello sport è stata elevata al 60% di quella massima autorizzata per gli eventi sportivi e le competizioni che si svolgono al chiuso e al 75% per quelli che si svolgono all’aperto. In considerazione dell’obbligo di possedere un Green Pass rafforzato, ai sensi del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, tali limiti sono uguali in tutte le zone.
Fonte: www.governo.com