Si sta per completare la normativa per l’applicazione della Bolkenstein sulle licenze per utilizzare tratti di spiagge ed arenili
Concessioni demaniali, incendi e legalità
L’applicazione della Direttiva Europea sulla libera concorrenza, che porta il nome del Commissario Frits Bolkenstein, sta piano piano trovando anche in Italia una sua anche se molto sofferta attuazione, dopo 15 anni dal suo recepimento da parte del Parlamento Italiano. Un iter tortuoso e sofferto che è andato a scuotere interessi con radici molto profonde maturati in decenni di assenza di una vera normativa che regolasse, in modo dinamico, la concessione delle licenze per l’utilizzo, ai fini, imprenditoriali di tratti di spiagge ed arenili.
Dopo solleciti e minacce di infrazione, dopo interventi del Governo precedente e sentenze del Consiglio di Stato, il Governo in carica ha raggiunto un accordo con le autorità di Bruxelles di concedere un data ultimativa per il ricorso alle gare di assegnazione al 30 settembre 2027, indicando, di fatto, l’inizio del 2027 come il periodo ultimo ed inderogabile per indire le gare di appalto. Era rimasto un nodo da sciogliere di valore rilevante che è quello dell’entità del risarcimento dovuto al concessionario uscente. Il concetto di concorrenza non dovrebbe dare corso a nessun risarcimento in quanto il cosiddetto “avviamento dell’impresa” non è ammesso come entità misurabile e quindi risarcibile e le somme investite dovrebbero essere state ammortizzate. E poi un onere per il concessionario subentrante verrebbe ad identificare un peso economico che contrasterebbe con il concetto di libera concorrenza ed infatti le autorità comunitarie non accettano forme di risarcimento di questo tipo. Ma la politica di questo Paese è sempre un po’ la politica del sotterfugio per cui ad oggi si sta ancora cercando di definire un regolamento che preveda un risarcimento senza prevederlo. Il decreto salva-infrazioni, approvato lo scorso novembre, aveva previsto di produrre la norma attuativa entro lo scorso 31 marzo, ma discussioni e pareri avversi hanno fatto in modo che a luglio si stesse ancora cercando di definire questo aspetto, dirimente della spinosa faccenda. Attualmente il testo conclusivo, prodotto dalla Ragioneria di Stato, è all’attenzione del Consiglio di Stato, prima di passare per l’approvazione in parlamento. Sole 24 Ore anticipa che “gli indennizzi dovranno essere calcolati sulla base del valore degli investimenti effettuati negli ultimi 5 anni e non ancora ammortizzati al termine della concessione, comprese le spese affrontate in seguito a eventi calamitosi dichiarati dalle autorità competenti o in conseguenza a sopravvenuti obblighi di legge. A questi andrà aggiunta l’equa remunerazione degli investimenti effettuati negli ultimi 5 anni. Il nuovo concessionario avrà sei mesi di tempo, a partire dalla data di aggiudicazione della concessione, per saldare l’indennizzo al precedente gestore. In particolare, “sono considerati rilevanti ai fini della determinazione dell’indennizzo gli investimenti che rispettano i seguenti criteri: investimenti strumentali alla concessione, da trasferire ai nuovi concessionari come parte integrante ed essenziale della concessione al fine di garantire la continuità nella fornitura del servizio; investimenti effettuati su opere conformi al titolo concessorio e agli strumenti urbanistici vigenti; investimenti su beni non amovibili realizzati per l’esercizio della concessione demaniale, per la realizzazione o l’acquisto di opere di difficile rimozione inerenti a beni non amovibili strumentali alla concessione, e per l’acquisto di beni amovibili necessari per la fornitura del servizio”.
Per calcolare gli investimenti non ammortizzati, sempre secondo il Sole 24 ore, “si dovrà considerare il valore nominale dell’ultimo bilancio disponibile, al netto dell’ammortamento previsto alla data di cessazione della concessione. Dall’indennizzo dovranno essere detratte eventuali sovvenzioni pubbliche di cui il titolare ha goduto. In aggiunta dovrà essere calcolato il valore dell’equa remunerazione, in base agli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni in beni materiali e immateriali, funzionali all’accrescimento del valore commerciale dell’area in concessione. I Comuni che dovranno indire le gare dovranno chiedere al concessionario uscente, con almeno 90 giorni di anticipo rispetto alla data di pubblicazione del bando, di fornire entro 40 giorni l’elenco degli investimenti da considerare, su cui l’ente potrà effettuare verifiche. Il pagamento dell’indennizzo, conclude il testo, sarà oggetto di cauzione pari al 20%”. Si arriverà alla fine a trovare una soluzione che metta tutti d’accordo o almeno che ci vada vicino. Ma quello che resta preoccupante sono le modalità di indizione e di gestione della gare di assegnazione. Ad Ostia si assegnano oggi concessioni di una gara espletata di 4 anni fa, mentre stabilimenti con concessioni da assegnare continuano a prendere fuoco. Prendono fuoco al Lido di Roma come prendono fuoco a Trapani ed a Sabaudia. Il business turistico gestito dalla malavita organizzata non è una novità di questi anni; villaggi turistici, hotel, resort sono sotto il controllo di famiglie mafiose in Calabria, Sicilia e Puglie e piccoli e grossi calibri detengono la gestione di stabilimenti e strutture turistiche in molte altre zone d’Italia tra cui proprio il Lido di Ostia. In questo contesto chi avrà la capacità di garantire legalità nell’assegnazione di concessioni di aree controllate? Chi avrà la capacità di controllare che questa non sia una buona occasione per la malavita di piccolo e di grosso calibro di impossessarsi di nuove concessioni? Danaro da ripulire ce n’è tanto e teste di legno anche.
Sergio Franchi