risultato ottenuto non garantisce l’ingresso in Italia né nel Paese di destinazione. In caso di dubbi, per il rientro in Italia si raccomanda di contattare la Polizia di Frontiera, la Prefettura o l’Azienda Sanitaria competente per territorio.
Per spostamenti dall’Italia all’estero, si raccomanda di consultare la Scheda Paese di interesse su ViaggiareSicuri e di prendere contatto anche con l’Ambasciata o il Consolato del Paese di interesse in Italia.
DEROGHE ALL’OBBLIGO DI TEST E/O ISOLAMENTO FIDUCIARIO CON SUCCESSIVO TEST
Con l’Ordinanza 16 aprile 2021, del Ministro della Salute, la disciplina relativa alle esenzioni ha subito alcune, importanti modifiche.
Di seguito, sono elencate le categorie che beneficiano di esenzioni complete o parziali. L’elenco delle categorie esentate non segue un ordine alfabetico, le lettere che lo caratterizzano fanno riferimento all’elenco contenuto all’art. 51 comma 7 del DPCM 2 marzo 2021, cui si riferisce anche l’Ordinanza del 16 aprile.
Per Brasile, India, Bangladesh e Sri Lanka, si rimanda alle sezioni dedicate.
I. ESENZIONE COMPLETA
Eccezioni agli obblighi di test nelle 48 ore precedenti l’arrivo, isolamento e test successivo
Fermo restando l’obbligo di compilazione dell’autocertificazione o del formulario digitale di localizzazione e in assenza di sintomi compatibili con COVID-19, gli obblighi di test molecolare o antigenico nelle 48 ore precedenti e quarantena di cinque (5) o dieci (10) giorni con successivo test molecolare o antigenico non si applicano:
a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto;
b) al personale viaggiante;
c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all’elenco A;
f) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi (120) ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5 dell’art. 51 DPCM 2 marzo 2021;
g) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5 dell’art. 51 DPCM 2 marzo 2021;
l) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
m) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
o) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.
II. ESENZIONE PARZIALE
Obbligo di test nelle 48 ore precedenti l’arrivo ma esenzione dagli obblighi di isolamento e successivo test.
L’Ordinanza 16 aprile 2021 introduce l’obbligo di sottoporsi a test molecolare o antigenico nelle 48 ore precedenti, in caso di ingresso/soggiorno/transito da Paesi dell’Elenco C, per:
i) personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo di cui all’art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
n) funzionari e agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell’esercizio delle loro funzioni
Tali categorie continuano ad essere esentate dagli obblighi di quarantena e test al termine della quarantena. Rimane l’obbligo di compilare il formulario digitale di localizzazione o l’autocertificazione.
III. ESENZIONE PARZIALE
Con riferimento alla lettera h) dell’art. 51, comma 7 del DPCM 2 marzo 2021, i cittadini e i residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro oltre le 120 ore (in provenienza da Paesi in elenco D o E, tranne Brasile), devono sottoporsi comunque ad un test molecolare o antigenico nelle 48 ore precedenti l’ingresso in Italia, ma non sono soggetti all’isolamento di dieci (10) giorni e successivo test. Tuttavia, se nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia c’è stato un soggiorno o un transito dai Paesi dell’Elenco C, devono anche sottoporsi a una quarantena di cinque (5) giorni e successivo test. Rimane, anche in questo caso, l’obbligo di compilare il formulario digitale di localizzazione o l’autocertificazione.
ESEMPI CONCRETI DI CASI DI ECCEZIONE
Lettera f)
Il cittadino italiano che, per motivi di salute, fa ingresso in Italia per 3 giorni, provenendo dalla Tunisia, dove è residente, non è sottoposto all’obbligo di test nelle 48 ore precedenti l’arrivo in Italia, né all’isolamento fiduciario di dieci giorni con successivo test.
Il cittadino sudafricano residente negli Stati Uniti (e da lì proveniente) che, per motivi di lavoro, deve entrare in Italia per 4 giorni, non è sottoposto all’obbligo di test nelle 48 ore precedenti l’arrivo in Italia, né all’isolamento fiduciario di dieci giorni con successivo test.
Un cittadino della Repubblica Ceca e da lì proveniente, senza altri soggiorni o transiti nei 14 giorni precedenti, che debba entrare in Italia per motivi di salute, ad esempio per sottoporsi ad una visita o ad un intervento chirurgico, con una permanenza in Italia di 4 giorni, non è sottoposto all’obbligo di test nelle 48 ore precedenti l’arrivo in Italia, né all’isolamento fiduciario di cinque giorni con successivo test.
Lettera g)
Un cittadino serbo, in transito via terra con la propria auto per recarsi in Portogallo, può attraversare l’Italia senza obbligo di isolamento fiduciario se la sua permanenza in Italia non supera le 36 ore.
Lettera h)
Il cittadino australiano, proveniente dall’Australia, con uno scalo negli Emirati Arabi Uniti, senza altri soggiorni o transiti nei 14 giorni precedenti, che entra in Italia perché la sua azienda lo ha trasferito presso la propria sede italiana, è sottoposto all’obbligo di testo molecolare o antigenico nelle 48 ore precedenti l’arrivo in Italia ma non è sottoposto all’isolamento fiduciario di dieci giorni né al successivo test, indipendentemente dalla durata della permanenza in Italia.
Il cittadino italiano che proviene dal Messico, dove risiede, e fa scalo in Francia, per entrare in Italia per motivi di lavoro oltre le 120 ore, è sottoposto all’obbligo di test molecolare o antigenico nelle 48 ore precedenti l’arrivo in Italia e, una volta arrivato, all’isolamento fiduciario per cinque giorni, trascorsi i quali dovrà sottoporsi a un ulteriore test.
Il cittadino italiano che proviene dalla Turchia, dove risiede, senza ulteriori scali né soggiorni o transiti in altri Paesi nei 14 giorni precedenti, e deve entrare in Italia per motivi di lavoro con permanenza oltre le 120 ore, è sottoposto all’obbligo di test molecolare o antigenico nelle 48 ore precedenti l’arrivo in Italia ma non è sottoposto all’isolamento fiduciario di dieci giorni né al successivo test, indipendentemente dalla durata della permanenza in Italia.
Il cittadino tedesco, proveniente dagli Stati Uniti, con un transito in Germania, che debba entrare in Italia per motivi di lavoro con permanenza superiore alle 120 ore,