è sottoposto all’obbligo di test molecolare o antigenico nelle 48 ore precedenti l’arrivo in Italia e, una volta arrivato, all’isolamento fiduciario per cinque (5) giorni, trascorsi i quali dovrà sottoporsi a un ulteriore test.
Il cittadino francese che deve entrare in Italia dalla Francia perché deve prendere servizio in Italia o deve recarsi in Italia per altri motivi di lavoro, per più di 120 ore, deve sottoporsi a test molecolare o antigenico nelle 48 ore precedenti all’ingresso in Italia, a 5 giorni di quarantena presso la propria dimora e successivo test.
Il cittadino tailandese che risiede nei Paesi Bassi (o che ha soggiornato in Spagna nei 14 giorni precedenti) e deve entrare in Italia per comprovati motivi di lavoro, anche per oltre 120 ore, deve sottoporsi in ogni caso a test molecolare o antigenico nelle 48 ore precedenti all’ingresso in Italia, ai 5 giorni di quarantena presso la propria dimora e successivo test.
DEROGHE CON AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Il Ministero della Salute può autorizzare l’ingresso in Italia in base a specifici protocolli o previsioni normative, per:
d) ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;
e) ingressi per ragioni non differibili, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un’attestazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
p) ingressi mediante voli “Covid-tested” (vedere sezione dedicata), conformemente all’ordinanza del Ministro della Salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni e integrazioni;
q) partecipazione a competizioni sportive di cui all’articolo 18, comma 1, è in ogni caso consentito (anche dal Brasile) l’ingresso nel territorio nazionale ad atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, rappresentanti della stampa estera e accompagnatori che nei quattordici giorni precedenti hanno soggiornato o transitato in Paesi o territori esteri indicati agli elenchi B, C, D ed E dell’allegato 20, inclusi i Paesi dai quali è vietato l’ingresso in Italia, alle seguenti condizioni: a) adempimento degli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 50;
b) presentazione al vettore, all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; c) svolgimento della competizione sportiva in conformità con lo specifico protocollo adottato dall’ente sportivo organizzatore dell’evento.
ALTRE INFORMAZIONI UTILI
In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l’obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento. Per quesiti più specifici in merito all’ingresso nel Paese, si raccomanda di contattare la Polizia di Frontiera o la Prefettura competente per territorio. Per quesiti relativi all’attivazione della sorveglianza sanitaria, contattare l’Azienda Sanitaria competente per territorio o il numero dedicato del Ministero della Salute 1500.
È sempre possibile l’adozione, sul territorio nazionale, di misure più restrittive rispetto a quelle determinate con DPCM, da parte di Regioni, Province autonome e Comuni.
Prima di partire per entrare/rientrare in Italia, si raccomanda di verificare eventuali disposizioni aggiuntive da parte delle Regioni di destinazione, contattandole direttamente o visitandone i rispettivi siti web.
E’ disponibile un questionario per chi è in partenza per l’estero o deve rientrare in Italia, basato sulla normativa italiana attualmente in vigore. Il questionario ha carattere meramente informativo, non ha valore legale e il risultato ottenuto non garantisce l’ingresso in Italia né nel Paese di destinazione.
VAI AL QUESTIONARIO
In caso di dubbi, per il rientro in Italia si raccomanda di contattare la Polizia di Frontiera, la Prefettura o l’Azienda Sanitaria competente per territorio. Per spostamenti dall’Italia all’estero, si raccomanda di consultare la Scheda Paese di interesse su ViaggiareSicuri e di prendere contatto anche con l’Ambasciata o il Consolato del Paese di interesse in Italia.
Permangono in molti Paesi del mondo sospensione del traffico aereo e chiusura delle frontiere marittime, aeree e terrestri. I voli sono ancora soggetti a frequenti cancellazioni. Si raccomanda di consultare sempre la compagnia aerea di riferimento per confermare l’operatività del proprio volo.
La rimozione delle limitazioni agli spostamenti dall’Italia verso alcuni Paesi non esclude che questi Paesi possano ancora porre dei limiti all’ingresso di viaggiatori provenienti dall’Italia.
Si raccomanda di consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all’ingresso da parte delle Autorità locali.
Il Ministro della Salute ha emanato l’Ordinanza 23 novembre 2020, contenente misure urgenti per la sperimentazione di voli “Covid-tested”, seguita dall’Ordinanza 9 marzo 2021, per l’ampliamento dei voli oggetto di sperimentazione “Covid-tested”.
Sono considerati voli Covid-tested i voli per i quali l’imbarco ai passeggeri è consentito a seguito di obbligatorio test antigenico rapido eseguito prima dell’imbarco o a seguito di presentazione di certificazione attestante il risultato negativo di un test molecolare (RT- PCR) o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, non oltre le 48 ore precedenti all’imbarco.
Nel caso di mancato imbarco sul volo Covid-tested, per risultato positivo al COVID-19, è previsto, a cura del vettore aereo, il rimborso del biglietto o l’emissione di un voucher di pari importo su richiesta del passeggero, entro quattordici giorni dalla data di effettuazione del recesso e valido per diciotto mesi dall’emissione.
Il DPCM 2 marzo 2021, all’art. 54 comma 3, ha previsto che: “(…) ferma l’applicazione fino al 6 aprile 2021 della disciplina di cui all’ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020, con una o più ordinanze del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è possibile individuare ulteriori tratte per le quali l’imbarco ai passeggeri è consentito a seguito di obbligatorio test antigenico rapido eseguito prima dell’imbarco o a seguito di presentazione di certificazione attestante il risultato negativo di un test molecolare (RT PCR) o antigenico, effettuato per mezzo di tampone non oltre le 48 ore precedenti all’imbarco, nel rispetto degli articoli 49 e 50”.
Le tratte coperte da voli Covid-tested possono quindi essere ampliate. In questa cornice, è stata approvata l’Ordinanza 9 marzo 2021, che stabilisce la possibilità di operare voli “Covid-tested” anche sulle rotte Atlanta - Milano Malpensa, e New York - Milano Malpensa.
La sperimentazione dei voli Covid-tested individuati dalle due Ordinanze del 23 novembre 2020 e 9 marzo 2021 è stata estesa, con quest’ultima Ordinanza, fino al 30 giugno 2021, salvo ulteriori proroghe.
Tratte autorizzate dal Ministero della Salute
Ad oggi, per le compagnie aeree è possibile operare Covid-tested sulle seguenti rotte:
• Atlanta - Roma Fiumicino
• New York - Roma Fiumicino
• Atlanta - Milano Malpensa
• New York - Milano Malpensa
Per informazioni sull’effettiva operatività dei voli Covid-tested sulle tratte per le quali è in corso la sperimentazione, è necessario rivolgersi direttamente alle compagnie aeree.
Modulo di localizzazione – digital Passenger Locator Form (dPLF)
A partire dal 23 marzo 2021, ai sensi dell’art. 2 comma 3 dell’Ordinanza del 9 marzo 2021, a tutti i passeggeri in ingresso in Italia attraverso i voli Covid tested, viene richiesto di compilare, prima dell’imbarco, un Modulo per la Localizzazione dei Passeggeri, denominato anche Passenger Locator Form digitali (dPLF).
Si tratta di moduli con cui vengono raccolte le informazioni di contatto dei passeggeri e le specifiche sull’indirizzo della loro permanenza in territorio nazionale per permettere all’Autorità Sanitaria italiana di contattarli tempestivamente qualora esposti ad una malattia infettiva diffusiva durante un viaggio in aereo. Sarà compito del vettore verificare l’avvenuta compilazione del dPLF prima dell’imbarco del passeggero. La mancata compilazione comporterà il diniego all’imbarco. I passeggeri sono inoltre tenuti ad adempiere agli obblighi di dichiarazione previsti dalla normativa (vedere paragrafi successivi) e sono sottoposti ad altro test all’arrivo nell’aeroporto di destinazione. Per maggiori informazioni, si raccomanda di consultare le Ordinanze su citate, il sito web del Ministero della Salute e le compagnie aeree interessate.
Per compilare il dPLF è necessario:
• collegarsi al sito https://app.euplf.eu/
· seguire la procedura guidata per accedere al dPLF
• scegliere l'Italia come Paese di destinazione
• registrarsi al sito creando un account personale con user e password (è necessario farlo solo la prima volta)
• compilare e inviare il dPLF seguendo la procedura guidata
Una volta inviato il modulo, il passeggero riceverà all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione, il dPLF in formato pdf e QRcode che dovrà mostrare direttamente dal suo smartphone al momento dell’imbarco. In alternativa, il passeggero potrà stampare una copia del dPLF da mostrare all’imbarco.
Il dPLF andrà inviato obbligatoriamente prima dell’imbarco. Sarà comunque sempre modificabile il campo relativo al numero di posto assegnato sul volo. È sufficiente compilare un unico dPLF per nucleo familiare.
Per maggiori informazioni consultare il sito Passenger Locator Form digitale Europeo
Per informazioni dettagliate sulla compilazione obbligatoria dei Passenger Locator Forms si rimanda al sito web del Ministero della Salute.
L’Ordinanza 2 aprile 2021 del Ministro della Salute dispone misure aggiuntive per coloro che, nei quattordici (14) giorni antecedenti all’ingresso in Italia, abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati e territori di cui all’elenco C; l’Ordinanza 16 aprile 2021 del Ministro della Salute contiene ulteriori misure per gli spostamenti da/per i Paesi degli elenchi B, C, D, E e conferma una disciplina speciale per il Brasile (generale divieto di ingresso, con alcune eccezioni).
Fonte: Focus Coronavirus sul sito "Viaggiare sicuri" del Ministero degli esteri